Sentenza 1/1994 (ECLI:IT:COST:1994:1)
Massima numero 20136
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  11/01/1994;  Decisione del  11/01/1994
Deposito del 12/01/1994; Pubblicazione in G. U. 14/01/1994
Massime associate alla pronuncia:  20133  20134  20135


Titolo
SENT. 1/94 D. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALI - RAPPRESENTANZE SINDACALI - DEFINIZIONE DELLA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA' SUL PIANO NAZIONALE - RIMESSIONE AD APPOSITO ACCORDO FRA GOVERNO E CONFEDERAZIONI SINDACALI PIU' RAPPRESENTATIVE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.

Testo
La richiesta di referendum per l'abrogazione totale dell'art. 47 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - il quale, ai fini della partecipazione alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego regolata dagli artt. 45 e 46, rimette la definizione della maggiore rappresentativita' sindacale a un apposito accordo tra il governo e le confederazioni sindacali gia' qualificate come maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 (accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90) - non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non potendo ritenersi contraddittoria la mancata proposta abrogazione dell'art. 25 l. n. 93 del 1983 concernente l'esercizio dei diritti sindacali nelle unita' amministrative, dal momento che tale norma non e' legata ai vigenti criteri di maggiore rappresentativita' il cui consolidamento la richiesta referendaria mira ad impedire. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 47 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29). red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte