Sentenza 2/1994 (ECLI:IT:COST:1994:2)
Massima numero 20165
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/01/1994;  Decisione del  11/01/1994
Deposito del 12/01/1994; Pubblicazione in G. U. 14/01/1994
Massime associate alla pronuncia:  20166  20167  20168


Titolo
SENT. 2/94 A. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - NORME INSUSCETTIBILI DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA - "LEGGI DI BILANCIO" - SIGNIFICATO DELLA LOCUZIONE - RIFERIBILITA' ANCHE ALLA LEGGE FINANZIARIA ED ALLE LEGGI STRETTAMENTE CONNESSE A QUELLE DI BILANCIO - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA' DI RICHIESTE REFERENDARIE AD ESSE RELATIVE.

Testo
L'esclusione delle "leggi di bilancio" dal 'referendum' abrogativo 'ex' art. 75 Cost., deve intendersi riferita alle leggi di approvazione del bilancio pluriennale dello Stato, nonche' alla legge finanziaria, ma implica, altresi', la non sottoponibilita' a 'referendum' delle leggi collegate alla "finanziaria" che, al di la' della loro qualificazione formale, presentino, nei singoli casi, effetti cosi' strettamente connessi all'ambito di operativita' delle leggi di bilancio, da non essere suscettibili di valutazioni frazionate ed avulse dal quadro delle compatibilita' finanziarie generali. - Sulla desumibilita' di limiti impliciti all'ammissibilita' di referendum abrogativi, v. S. n. 16/1978. red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte