Sentenza 2/1994 (ECLI:IT:COST:1994:2)
Massima numero 20166
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/01/1994;  Decisione del  11/01/1994
Deposito del 12/01/1994; Pubblicazione in G. U. 14/01/1994
Massime associate alla pronuncia:  20165  20167  20168


Titolo
SENT. 2/94 B. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - DISCIPLINA DELL'ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI SUSCETTIBILI DI GESTIONE ECONOMICA - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - SUSSISTENZA DI STRETTO COLLEGAMENTO FRA LE NORME OGGETTO DELLA RICHIESTA E LE LEGGI DI BILANCIO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.

Testo
La richiesta di referendum per l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'alienazione o la gestione dei beni patrimoniali dello Stato, ha ad oggetto norme strettamente collegate all'ambito di operativita' delle leggi di bilancio, sicche' la preclusione - prevista dall'art. 75, comma secondo, Cost., per queste ultime - si estende necessariamente anche alle prime. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione dell'art. 2 del decreto legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992, n. 35, nel testo risultante per effetto dell'art. 18 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68, articolo modificativo del sedicesimo comma, secondo il quesito modificato dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 22 dicembre 1993). - v. la precedente massima A. red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte