Sentenza 2/1994 (ECLI:IT:COST:1994:2)
Massima numero 20167
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/01/1994;  Decisione del  11/01/1994
Deposito del 12/01/1994; Pubblicazione in G. U. 14/01/1994
Massime associate alla pronuncia:  20165  20166  20168


Titolo
SENT. 2/94 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - NORME PER IL RIORDINO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE E DELLE PENSIONI PER I LAVORATORI PRIVATI E PUBBLICI - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - SUSSISTENZA DI STRETTO COLLEGAMENTO FRA LE NORME OGGETTO DELLA RICHIESTA E LE LEGGI DI BILANCIO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.

Testo
Fa richiesta di 'referendum' per l'abrogazione delle norme sul riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, di cui al decreto legislativo n. 503 del 1992, ha ad oggetto disposizioni strettamente collegate - sul versante delle spese - con le leggi di bilancio, sicche' la preclusione - prevista dall'art. 75, comma secondo, Cost., per queste ultime - si estende necessariamente anche alle prime. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' dell'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, secondo il quesito modificato dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanze dell'1 dicembre 1993 e del 4 gennaio 1994). - v. la precedente massima A. red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte