Sentenza 2/1994 (ECLI:IT:COST:1994:2)
Massima numero 20168
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
11/01/1994; Decisione del
11/01/1994
Deposito del 12/01/1994; Pubblicazione in G. U. 14/01/1994
Titolo
SENT. 2/94 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - NORME PER IL RIORDINO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE E DELLE PENSIONI PER I LAVORATORI PRIVATI E PUBBLICI - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - SUSSISTENZA DI STRETTO COLLEGAMENTO FRA LE NORME OGGETTO DELLA RICHIESTA E LE LEGGI DI BILANCIO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 2/94 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - NORME PER IL RIORDINO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE E DELLE PENSIONI PER I LAVORATORI PRIVATI E PUBBLICI - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - SUSSISTENZA DI STRETTO COLLEGAMENTO FRA LE NORME OGGETTO DELLA RICHIESTA E LE LEGGI DI BILANCIO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La richiesta di 'referendum' abrogativo su alcune delle norme di riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, di cui al decreto legislativo n. 503 del 1992, ha ad oggetto disposizioni strettamente collegate (sul versante delle spese) con le leggi di bilancio, sicche' la preclusione - prevista dall'art. 75, comma secondo, Cost., per queste ultime - si estende necessariamente anche alle prime. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione degli artt. 1; 2; 3, primo, secondo, terzo e quarto comma; 4, come modificato dall'art. 11, trentottesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 5, primo e quarto comma; 6, primo comma; 7, primo, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dell'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, secondo il quesito modificato dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanze dell'1 dicembre 1993 e del 4 gennaio 1994). - v. la precedente massima A. red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.
La richiesta di 'referendum' abrogativo su alcune delle norme di riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, di cui al decreto legislativo n. 503 del 1992, ha ad oggetto disposizioni strettamente collegate (sul versante delle spese) con le leggi di bilancio, sicche' la preclusione - prevista dall'art. 75, comma secondo, Cost., per queste ultime - si estende necessariamente anche alle prime. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione degli artt. 1; 2; 3, primo, secondo, terzo e quarto comma; 4, come modificato dall'art. 11, trentottesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 5, primo e quarto comma; 6, primo comma; 7, primo, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dell'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, secondo il quesito modificato dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanze dell'1 dicembre 1993 e del 4 gennaio 1994). - v. la precedente massima A. red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte