Sentenza 235/2021 (ECLI:IT:COST:2021:235)
Massima numero 44218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  10/11/2021;  Decisione del  10/11/2021
Deposito del 07/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44217


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - In genere - Meccanismi per il ripiano del disavanzo regionale (nella specie: della Regione Abruzzo) - Condizioni - Necessità del rispetto dei precetti costituzionali finalizzati al progressivo e coerente risanamento, alla trasparenza delle responsabilità di mandato assunte dagli amministratori, all'equità intragenerazionale e intergenerazionale - Conseguente illegittimità costituzionale dei meccanismi regionali difformi (nel caso di specie: per violazione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, del principio di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale). (Classif. 036001).

Testo

I meccanismi normativi e amministrativi introdotti dalla legislazione regionale per i ripianamento del deficit del bilancio regionale sono subordinati alla intangibilità dei precetti costituzionali finalizzati al progressivo e coerente risanamento, alla trasparenza delle responsabilità di mandato assunte dagli amministratori in questo percorso, alla custodia dell'equità intragenerazionale e intergenerazionale in termini di proporzione tra debiti e accantonamenti pluriennali e correlati benefici; in particolare, gli interventi di estensione temporale del ripiano del disavanzo, in deroga alla regola contenuta nell'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, non possono ritenersi compatibili con una gestione di bilancio equilibrata laddove determinino il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, in quanto potrebbero comportare una lesione a tempo indeterminato dei precetti finanziari della Costituzione, lesione che disincentiverebbe il buon andamento dei servizi e scoraggerebbe le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività. (Precedenti: S. 115/2020 - mass. 43528, S. 18/2019 - mass. 42076).

Le deroghe eccezionali che il legislatore statale ha apportato al principio immanente alla sana gestione finanziaria, secondo cui il disavanzo deve essere coperto nell'esercizio successivo all'approvazione del rendiconto e comunque non oltre il termine della consiliatura, hanno tutte un perimetro applicativo condizionato dalla sostenibilità economica del rientro e dalla trasparenza dei meccanismi di risanamento in termini di responsabilità di mandato e di equilibrio intergenerazionale. (Precedenti: S. 18/2019 - mass. 42076, S. 6/2017- mass. 39431).

Il rispetto del principio di equità intergenerazionale comporta la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. Di fronte alle difficoltà di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo, il recupero del deficit non può essere procrastinato in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose "eredità". (Precedente: S. 10/2015 - mass. 38224).

Il cosiddetto disavanzo tecnico è un vero e proprio disavanzo e senza un'appropriata copertura mina l'equilibrio del bilancio, sia in prospettiva annuale che pluriennale; pertanto, il suo ripianamento "fittizio" viola l'obbligo di provvedere alla copertura della spesa previsto dall'art. 81, terzo comma, Cost., poiché non si possono costruire e rendicontare programmi basandosi su risorse meramente figurative, le quali non assicurano la copertura delle spese iscritte in bilancio e - proprio in virtù della loro dubbia esigibilità - amplificano il rischio di ulteriori squilibri strutturali del bilancio stesso nel prosieguo della gestione. (Precedenti: S. 6/2017 - mass. 39430, S. 309/2012 - mass. 36830).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 97 Cost., l'art. 8, comma 1, lett. a, della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018, n. 7, e l'art. 8, comma 1, lett. a e c, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019, n. 2, i quali - iscrivendo nello stato di previsione della spesa, rispettivamente nel bilancio 2018-2020 e nel bilancio 2019-2021, una quota determinata del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualità di bilancio 2019-2020-2021 e una quota determinata del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 -, ampliano l'orizzonte temporale del ripiano di deficit consentendo l'iscrizione di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  05/02/2018  n. 7  art. 8  co. 1

legge della Regione Abruzzo  31/01/2019  n. 2  art. 8  co. 1

legge della Regione Abruzzo  31/01/2019  n. 2  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte