Sentenza 3/1994 (ECLI:IT:COST:1994:3)
Massima numero 20313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
14/01/1994; Decisione del
14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
20314
Titolo
SENT. 3/94 A. IMPIEGO PUBBLICO - FACOLTA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI RIAMMETTERE IN SERVIZIO IL DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI, COLLOCAMENTO A RIPOSO, ED IN ALCUNE IPOTESI DI DECADENZA - MANCATA PREVISIONE DI TALE POSSIBILITA' ANCHE PER IL DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO PER INFERMITA' OVVERO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA PER INFERMITA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
SENT. 3/94 A. IMPIEGO PUBBLICO - FACOLTA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI RIAMMETTERE IN SERVIZIO IL DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI, COLLOCAMENTO A RIPOSO, ED IN ALCUNE IPOTESI DI DECADENZA - MANCATA PREVISIONE DI TALE POSSIBILITA' ANCHE PER IL DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO PER INFERMITA' OVVERO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA PER INFERMITA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Testo
Nell'ambito del pubblico impiego l'art. 132, primo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede che puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, l'impiegato cessato dal servizio per dimissioni, per collocamento a riposo, o per decadenza nei casi di cui alle lettere b e c dell'art. 127, che prevedono rispettivamente l'accettazione di una missione o di altro incarico da un'autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro, e la ingiustificata mancata assunzione o riassunzione del servizio entro il termine prefissato, od assenza dall'ufficio per un determinato periodo minimo. Precludono viceversa la riammissione tutte le altre ipotesi di cessazione del rapporto d'impiego, quali la dispensa per motivi di salute, la dispensa per incapacita' o per insufficiente rendimento (art. 129 del t.u.); la decadenza per incompatibilita' o per perdita della cittadinanza o a seguito dell'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (art. 53 e 127 lett. a e d del t.u.); la destituzione, nonche'altri casi marginali. L'inclusione tra queste ultime della dispensa per motivi di salute - comprensiva di entrambi i casi in cui il provvedimento puo' essere adottato, a seconda cioe' che essa consegua o meno alla scadenza del periodo massimo di aspettativa (artt. 71 e 129 del d.P.R. n. 3 del 1957) - appare sfornita di razionale giustificazione e si pone in violazione del principio di eguaglianza, dato che tale causa di cessazione del rapporto si fonda su una situazione (lo stato di infermita') indipendente dalla volonta' dell'interessato e in assoluto non irreversibile, anche alla luce delle odierne cognizioni della scienza medica. Conseguentemente - restando assorbiti i profili di censura relativi agli artt. 35 e 97 Cost. - deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali e' possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute. red.: F.S. rev.: S.P.
Nell'ambito del pubblico impiego l'art. 132, primo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede che puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, l'impiegato cessato dal servizio per dimissioni, per collocamento a riposo, o per decadenza nei casi di cui alle lettere b e c dell'art. 127, che prevedono rispettivamente l'accettazione di una missione o di altro incarico da un'autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro, e la ingiustificata mancata assunzione o riassunzione del servizio entro il termine prefissato, od assenza dall'ufficio per un determinato periodo minimo. Precludono viceversa la riammissione tutte le altre ipotesi di cessazione del rapporto d'impiego, quali la dispensa per motivi di salute, la dispensa per incapacita' o per insufficiente rendimento (art. 129 del t.u.); la decadenza per incompatibilita' o per perdita della cittadinanza o a seguito dell'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (art. 53 e 127 lett. a e d del t.u.); la destituzione, nonche'altri casi marginali. L'inclusione tra queste ultime della dispensa per motivi di salute - comprensiva di entrambi i casi in cui il provvedimento puo' essere adottato, a seconda cioe' che essa consegua o meno alla scadenza del periodo massimo di aspettativa (artt. 71 e 129 del d.P.R. n. 3 del 1957) - appare sfornita di razionale giustificazione e si pone in violazione del principio di eguaglianza, dato che tale causa di cessazione del rapporto si fonda su una situazione (lo stato di infermita') indipendente dalla volonta' dell'interessato e in assoluto non irreversibile, anche alla luce delle odierne cognizioni della scienza medica. Conseguentemente - restando assorbiti i profili di censura relativi agli artt. 35 e 97 Cost. - deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali e' possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte