Sentenza 3/1994 (ECLI:IT:COST:1994:3)
Massima numero 20314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
14/01/1994; Decisione del
14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
20313
Titolo
SENT. 3/94 B. IMPIEGO PUBBLICO - FACOLTA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI RIAMMETTERE IN SERVIZIO IL DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO - MODALITA' DI ESERCIZIO - RIGOROSO ACCERTAMENTO DEI REQUISITI - AMPIA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO.
SENT. 3/94 B. IMPIEGO PUBBLICO - FACOLTA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI RIAMMETTERE IN SERVIZIO IL DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO - MODALITA' DI ESERCIZIO - RIGOROSO ACCERTAMENTO DEI REQUISITI - AMPIA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO.
Testo
Secondo consolidati principi, la pubblica amministrazione, nel decidere sull'istanza di riammissione in servizio del dipendente, deve procedere al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, e possiede comunque un ampio potere discrezionale nella valutazione dell'esistenza dell'interesse pubblico all'adozione del provvedimento. red.: F.S. rev.: S.P.
Secondo consolidati principi, la pubblica amministrazione, nel decidere sull'istanza di riammissione in servizio del dipendente, deve procedere al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, e possiede comunque un ampio potere discrezionale nella valutazione dell'esistenza dell'interesse pubblico all'adozione del provvedimento. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte