Sentenza 4/1994 (ECLI:IT:COST:1994:4)
Massima numero 20321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
14/01/1994; Decisione del
14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
20320
Titolo
SENT. 4/94 B. IMPIEGO PUBBLICO - INQUADRAMENTO NELLA NONA QUALIFICA, CON EFFETTO DAL 31 DICEMBRE 1990, DEL PERSONALE DEI MINISTERI E DI TALUNE AMMINISTRAZIONI AUTONOME ASSUNTO IN ESITO A CONCORSI BANDITI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 312 DEL 1980 - MANCATA ESTENSIONE DI TALE DISCIPLINA AL PERSONALE NON DOCENTE DELL'UNIVERSITA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 4/94 B. IMPIEGO PUBBLICO - INQUADRAMENTO NELLA NONA QUALIFICA, CON EFFETTO DAL 31 DICEMBRE 1990, DEL PERSONALE DEI MINISTERI E DI TALUNE AMMINISTRAZIONI AUTONOME ASSUNTO IN ESITO A CONCORSI BANDITI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 312 DEL 1980 - MANCATA ESTENSIONE DI TALE DISCIPLINA AL PERSONALE NON DOCENTE DELL'UNIVERSITA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nell'ambito del pubblico impiego, dopo la legge 11 luglio 1980 n. 312, che, nel dettare norme concernenti il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ha esteso al personale non docente delle universita' la classificazione in otto qualifiche funzionali prevista per il personale dei Ministeri, il legislatore ha distinto sempre piu' nettamente l'ordinamento del personale non docente universitario da quello del personale ministeriale e delle amministrazioni statali autonome, in particolare anche con riferimento all'istituzione della nona qualifica funzionale introdotta da distinte normative (da un lato, artt. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, 1 e 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254, per il personale ministeriale e delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e, dall'altro, art. 15 della legge 23 gennaio 1986, n. 23, e legge 21 febbraio 1989, n. 63, per il personale delle Universita'); inoltre le categorie in questione, come sancito dal d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, sono poste in separati comparti di contrattazione collettiva. Stante le peculiari caratteristiche normative e contrattuali che hanno progressivamente distinto tali categorie e le rendono difficilmente comparabili, la scelta di escludere dall'inquadramento nella nona qualifica funzionale con effetto dal 31 dicembre 1990 - previsto per il personale dei Ministeri e delle amministrazioni autonome di ANAS, AIMA e Monopoli di Stato, assunto in esito a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 - il personale non docente universitario, non puo' ritenersi lesiva del principio di ragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 7 e 8, primo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, conv. dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1991, n. 21). - V. la precedente massima A. red.: F.S. rev.: S.P.
Nell'ambito del pubblico impiego, dopo la legge 11 luglio 1980 n. 312, che, nel dettare norme concernenti il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ha esteso al personale non docente delle universita' la classificazione in otto qualifiche funzionali prevista per il personale dei Ministeri, il legislatore ha distinto sempre piu' nettamente l'ordinamento del personale non docente universitario da quello del personale ministeriale e delle amministrazioni statali autonome, in particolare anche con riferimento all'istituzione della nona qualifica funzionale introdotta da distinte normative (da un lato, artt. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, 1 e 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254, per il personale ministeriale e delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e, dall'altro, art. 15 della legge 23 gennaio 1986, n. 23, e legge 21 febbraio 1989, n. 63, per il personale delle Universita'); inoltre le categorie in questione, come sancito dal d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, sono poste in separati comparti di contrattazione collettiva. Stante le peculiari caratteristiche normative e contrattuali che hanno progressivamente distinto tali categorie e le rendono difficilmente comparabili, la scelta di escludere dall'inquadramento nella nona qualifica funzionale con effetto dal 31 dicembre 1990 - previsto per il personale dei Ministeri e delle amministrazioni autonome di ANAS, AIMA e Monopoli di Stato, assunto in esito a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 - il personale non docente universitario, non puo' ritenersi lesiva del principio di ragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 7 e 8, primo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, conv. dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1991, n. 21). - V. la precedente massima A. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte