Sentenza 5/1994 (ECLI:IT:COST:1994:5)
Massima numero 20260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
14/01/1994; Decisione del
14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 5/94. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE (NELLA SPECIE: SOSPENSIONE DA PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO) - GARANZIE DI DIFESA DELL'INDAGATO - LAMENTATA INSUFFICIENZA - RICONOSCIUTA ESIGENZA DI ADEGUAMENTO - MODI DI ATTUAZIONE - OBBLIGATA APPLICABILITA', IN FORZA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELLA NORMA CHE PER L'INDAGATO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE O AD ARRESTI DOMICILIARI NE PREVEDE, ENTRO BREVI E PERENTORI TERMINI, L'INTERROGATORIO - ESCLUSIONE - NECESSARIA SCELTA TRA LE DIVERSE SOLUZIONI POSSIBILI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 5/94. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE (NELLA SPECIE: SOSPENSIONE DA PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO) - GARANZIE DI DIFESA DELL'INDAGATO - LAMENTATA INSUFFICIENZA - RICONOSCIUTA ESIGENZA DI ADEGUAMENTO - MODI DI ATTUAZIONE - OBBLIGATA APPLICABILITA', IN FORZA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELLA NORMA CHE PER L'INDAGATO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE O AD ARRESTI DOMICILIARI NE PREVEDE, ENTRO BREVI E PERENTORI TERMINI, L'INTERROGATORIO - ESCLUSIONE - NECESSARIA SCELTA TRA LE DIVERSE SOLUZIONI POSSIBILI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Sembra lecito il dubbio che gli strumenti processuali attualmente previsti in caso di sottoposizione dell'indagato a misura cautelare interdittiva (nella specie: sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio) riducendosi alla facolta' di chiedere al giudice la revoca o la sostituzione della stessa (art. 299, terzo comma, cod. proc. pen.) e di proporre appello al tribunale del riesame (art. 310 st. cod.) siano sufficienti - posto che il termine (di cinque giorni) stabilito per la decisione sull'istanza di revoca ha, secondo la giurisprudenza, carattere ordinatorio, e che ne' l'uno ne' l'altro dei su indicati rimedi consentono un contatto diretto con l'organo giurisdizionale - a garantire all'interessato una tutela proporzionata al grado di incidenza della misura sulla sfera personale. Tali limiti - anche se, data la diversita' delle rispettive posizioni, e' da escludere, contro quanto ha ritenuto, nel primo dei profili sotto i quali ha sollevato la questione, il giudice rimettente, che l'art. 3 Cost. imponga la estensione, ai soggetti colpiti da misura interdittiva, della norma (art. 294 cod. proc. pen.) che a tutela degli indagati sottoposti a custodia cautelare o ad arresti domiciliari ne prevede, entro brevi e perentori termini, l'interrogatorio da parte del G.I.P. - inducono a segnalare l'esigenza, di fronte all'art. 24 Cost. - anch'esso richiamato, benche' solo implicitamente, nella ordinanza di rinvio - di procedere ad un adeguamento delle garanzie di difesa, in modo da assicurare anche ai primi un livello di tutela, se non identico, quanto meno equiparabile a quello riservato ai secondi. Una esigenza di questo tipo, pero', comportando una scelta tra una pluralita' di soluzioni possibili (circa i modi, le condizioni, i termini e gli effetti dello strumento da adottare, e l'eventuale gradazione della garanzia in relazione alla diversa incidenza delle singole misure interdittive) che solo il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' compiere, non puo' essere soddisfatta dalla Corte mediante la richiesta sentenza additiva. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 289 e 294 cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Sembra lecito il dubbio che gli strumenti processuali attualmente previsti in caso di sottoposizione dell'indagato a misura cautelare interdittiva (nella specie: sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio) riducendosi alla facolta' di chiedere al giudice la revoca o la sostituzione della stessa (art. 299, terzo comma, cod. proc. pen.) e di proporre appello al tribunale del riesame (art. 310 st. cod.) siano sufficienti - posto che il termine (di cinque giorni) stabilito per la decisione sull'istanza di revoca ha, secondo la giurisprudenza, carattere ordinatorio, e che ne' l'uno ne' l'altro dei su indicati rimedi consentono un contatto diretto con l'organo giurisdizionale - a garantire all'interessato una tutela proporzionata al grado di incidenza della misura sulla sfera personale. Tali limiti - anche se, data la diversita' delle rispettive posizioni, e' da escludere, contro quanto ha ritenuto, nel primo dei profili sotto i quali ha sollevato la questione, il giudice rimettente, che l'art. 3 Cost. imponga la estensione, ai soggetti colpiti da misura interdittiva, della norma (art. 294 cod. proc. pen.) che a tutela degli indagati sottoposti a custodia cautelare o ad arresti domiciliari ne prevede, entro brevi e perentori termini, l'interrogatorio da parte del G.I.P. - inducono a segnalare l'esigenza, di fronte all'art. 24 Cost. - anch'esso richiamato, benche' solo implicitamente, nella ordinanza di rinvio - di procedere ad un adeguamento delle garanzie di difesa, in modo da assicurare anche ai primi un livello di tutela, se non identico, quanto meno equiparabile a quello riservato ai secondi. Una esigenza di questo tipo, pero', comportando una scelta tra una pluralita' di soluzioni possibili (circa i modi, le condizioni, i termini e gli effetti dello strumento da adottare, e l'eventuale gradazione della garanzia in relazione alla diversa incidenza delle singole misure interdittive) che solo il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' compiere, non puo' essere soddisfatta dalla Corte mediante la richiesta sentenza additiva. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 289 e 294 cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte