Sentenza 6/1994 (ECLI:IT:COST:1994:6)
Massima numero 20433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
14/01/1994; Decisione del
14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Titolo
SENT. 6/94 A. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - APPLICABILITA' (EX ART. 7, COMMA 7, D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384) DEL DIVIETO DI PROVVEDIMENTI DI ALLINEAMENTO STIPENDIALE (EX ART. 2, COMMA 4, D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333) ANCHE AI RAPPORTI ANTERIORI A TALE DATA - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA', PER IRRILEVANZA, OPPOSTA DALL'AVVOCATURA DI STATO, PER RITENUTA PRECLUSIONE, IN FORZA DI NORME DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1991, N. 265, INDIPENDENTEMENTE DALL'ESITO DEL PROMOSSO INCIDENTE, AL RICONOSCIMENTO DI ALLINEAMENTO STIPENDIALE RICHIESTO DA MAGISTRATI ORDINARI - REIEZIONE.
SENT. 6/94 A. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - APPLICABILITA' (EX ART. 7, COMMA 7, D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384) DEL DIVIETO DI PROVVEDIMENTI DI ALLINEAMENTO STIPENDIALE (EX ART. 2, COMMA 4, D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333) ANCHE AI RAPPORTI ANTERIORI A TALE DATA - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA', PER IRRILEVANZA, OPPOSTA DALL'AVVOCATURA DI STATO, PER RITENUTA PRECLUSIONE, IN FORZA DI NORME DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1991, N. 265, INDIPENDENTEMENTE DALL'ESITO DEL PROMOSSO INCIDENTE, AL RICONOSCIMENTO DI ALLINEAMENTO STIPENDIALE RICHIESTO DA MAGISTRATI ORDINARI - REIEZIONE.
Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, con il quale il divieto di provvedimenti di allineamento stipendiale stabilito dall'art. 2, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e' stato reso applicabile anche ai rapporti anteriori a tale data, va respinta la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, avanzata, con riferimento ai ricorsi proposti da magistrati, dall'Avvocatura di Stato assumendo che i divieti posti dall'art. 1, primo e terzo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265, per cui l'allineamento non puo' essere riconosciuto in base a trattamenti piu' favorevoli conseguiti in settori diversi dalle carriere dirigenziali dell'amministrazione statale o in base ad allineamenti gia' ottenuti in precedenti carriere, impedirebbero comunque agli interessati, indipendentemente dall'esito del promosso incidente di costituzionalita', di vedersi accordato il richiesto allineamento. Invero - a parte che nei casi suddetti i presupposti dell'allineamento sarebbero maturati prima dell'entrata in vigore della legge n. 265 del 1991, e che questa non ha ne' natura interpretativa ne' comunque efficacia retroattiva - i colleghi dei ricorrenti, il cui trattamento stipendiale e' stato assunto come parametro di riferimento, - come i giudici rimettenti, nelle ordinanze di rimessione, hanno rilevato - tale trattamento - ad essi conservato 'ad personam' ai sensi dell'art. 202, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 12, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 - hanno conseguito nelle carriere dirigenziali presso Senato e Banca d'Italia, secondo la giurisprudenza equiparabili alle carriere dirigenziali dello Stato. red.: S.P.
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, con il quale il divieto di provvedimenti di allineamento stipendiale stabilito dall'art. 2, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e' stato reso applicabile anche ai rapporti anteriori a tale data, va respinta la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, avanzata, con riferimento ai ricorsi proposti da magistrati, dall'Avvocatura di Stato assumendo che i divieti posti dall'art. 1, primo e terzo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265, per cui l'allineamento non puo' essere riconosciuto in base a trattamenti piu' favorevoli conseguiti in settori diversi dalle carriere dirigenziali dell'amministrazione statale o in base ad allineamenti gia' ottenuti in precedenti carriere, impedirebbero comunque agli interessati, indipendentemente dall'esito del promosso incidente di costituzionalita', di vedersi accordato il richiesto allineamento. Invero - a parte che nei casi suddetti i presupposti dell'allineamento sarebbero maturati prima dell'entrata in vigore della legge n. 265 del 1991, e che questa non ha ne' natura interpretativa ne' comunque efficacia retroattiva - i colleghi dei ricorrenti, il cui trattamento stipendiale e' stato assunto come parametro di riferimento, - come i giudici rimettenti, nelle ordinanze di rimessione, hanno rilevato - tale trattamento - ad essi conservato 'ad personam' ai sensi dell'art. 202, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 12, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 - hanno conseguito nelle carriere dirigenziali presso Senato e Banca d'Italia, secondo la giurisprudenza equiparabili alle carriere dirigenziali dello Stato. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23