Sentenza 6/1994 (ECLI:IT:COST:1994:6)
Massima numero 20434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  14/01/1994;  Decisione del  14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20433  20435  20436  20437  20438  20439


Titolo
SENT. 6/94 B. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - APPLICABILITA' (EX ART. 7, COMMA 7, D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384) DEL DIVIETO DI PROVVEDIMENTI DI ALLINEAMENTO STIPENDIALE (EX ART. 2, COMMA 4, D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333) ANCHE AI RAPPORTI ANTERIORI A TALE DATA - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA', PER IRRILEVANZA, OPPOSTA, IN RIFERIMENTO A RICORSI DI MAGISTRATI ORDINARI, DAI DIFENSORI DI QUESTI ULTIMI, IN BASE ALLA RITENUTA NON COINVOLGIBILITA', NELL'INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA', DELLA NORMA DELLA LEGGE N. 265 DEL 1991 SU CUI NEI GIUDIZI DI PROVENIENZA SI FONDA LA LORO RICHIESTA DI ALLINEAMENTO STIPENDIALE - REIEZIONE.

Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, con il quale il divieto di provvedimenti di allineamento stipendiale stabilito dall'art. 2, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e' stato reso applicabile anche ai rapporti anteriori a tale data, va respinta la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, avanzata, con riferimento a ricorsi proposti da magistrati, dai difensori di questi ultimi, assumendo che la disciplina posta dalla legge 6 agosto 1991, n. 265 - su cui si basa la richiesta di allineamento proposta dai suddetti ricorrenti - dato il carattere speciale che la contraddistingue, in assenza di una abrogazione esplicita, non sarebbe stata intaccata dalle successive disposizioni di carattere generale, oggetto dell'impugnativa. Invero, il primo comma dell'art. 1 della legge n. 265, nell'estendere l'applicazione dell'art. 4, terzo comma, del decreto-legge n. 681 del 1982 (che l'allineamento stipendiale aveva previsto per il personale militare) ai magistrati, ha operato un rinvio alla precedente normativa non di tipo materiale (o fisso) bensi' di tipo formale (o dinamico), sicche' la soppressione dell'istituto dell'allineamento stipendiale operata dai decreti nn. 333 e 384 del 1992, non puo' non avere inciso anche nel contenuto della disciplina posta dall'art. 1 della legge n. 265 del 1991, determinandone, 'in parte qua', la implicita e indiretta abrogazione. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23