Sentenza 6/1994 (ECLI:IT:COST:1994:6)
Massima numero 20436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
14/01/1994; Decisione del
14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Titolo
SENT. 6/94 D. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIVIETO (EX ART. 2, COMMA 4, D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333) DI PROVVEDIMENTI DI ALLINEAMENTO STIPENDIALE - SUCCESSIVA ATTRIBUZIONE AD ESSO (EX ART. 7, COMMA 7, D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384) DI EFFICACIA ANCHE PER I RAPPORTI ANTERIORI ALL'11 LUGLIO 1992 - IMPROPRIA QUALIFICAZIONE DELLA NORMA, SICURAMENTE INNOVATIVA, COME "INTERPRETATIVA" - CONSEGUENTE ASSERITA CONFIGURABILITA' DI UN VIZIO DI ECCESSO DI POTERE - ESCLUSIONE.
SENT. 6/94 D. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIVIETO (EX ART. 2, COMMA 4, D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333) DI PROVVEDIMENTI DI ALLINEAMENTO STIPENDIALE - SUCCESSIVA ATTRIBUZIONE AD ESSO (EX ART. 7, COMMA 7, D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384) DI EFFICACIA ANCHE PER I RAPPORTI ANTERIORI ALL'11 LUGLIO 1992 - IMPROPRIA QUALIFICAZIONE DELLA NORMA, SICURAMENTE INNOVATIVA, COME "INTERPRETATIVA" - CONSEGUENTE ASSERITA CONFIGURABILITA' DI UN VIZIO DI ECCESSO DI POTERE - ESCLUSIONE.
Testo
Nessun dubbio puo' sussistere in ordine al fatto che l'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, secondo il quale l'art. 2, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore dello stesso non possono essere piu' adotati provvedimenti di allineamento stipendiale ancorche' aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992, non contenga, al di la' della formula lessicale adottata, una norma di interpretazione autentica, bensi' una norma del dutto nuova. A convalidare questa lettura concorrono tanto il rilievo che la norma "interpretativa" - molto lineare nella sua enunciazione - non dava adito a divergenze tali da richiedere una soluzione in via normativa, quanto la considerazione che la norma "interpretante", anziche' far emergere uno dei possibili significati della norma "interpretata", ha aggiunto un elemento del tutto nuovo ed estraneo alla norma "interpretata", consistente nel conferimento a tale norma di una forza retroattiva: con la conseguenza - estranea di massima ai caratteri propri dell'interpretazione autentica - di estendere la propria efficacia non fino alla data di entrata in vigore della norma "interpretata" (e cioe' fino all'11 luglio 1992), ma anche ai rapporti insorti anteriormente a tale data. Tuttavia, il fatto che la norma si sia venuta, nella sostanza, a configurare come innovativa dotata di forza retroattiva anziche' come vera e propria norma interpretativa, non appare, assunto isolatamente, idoneo a integrare un vizio della legge (sotto il profilo denunciato dell'eccesso di potere legislativo), ove si consideri che tanto nel caso della norma retroattivamente innovativa che in quello della norma propriamente interpretativa (equivalenti nei loro effetti), la legge e' pur sempre soggetta al controllo di conformita' al principio di ragionevolezza secondo criteri analoghi. - Cfr. S. nn. 118/1957, 36/1985, 123/1988 e 402/1993. red.: S.P.
Nessun dubbio puo' sussistere in ordine al fatto che l'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, secondo il quale l'art. 2, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore dello stesso non possono essere piu' adotati provvedimenti di allineamento stipendiale ancorche' aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992, non contenga, al di la' della formula lessicale adottata, una norma di interpretazione autentica, bensi' una norma del dutto nuova. A convalidare questa lettura concorrono tanto il rilievo che la norma "interpretativa" - molto lineare nella sua enunciazione - non dava adito a divergenze tali da richiedere una soluzione in via normativa, quanto la considerazione che la norma "interpretante", anziche' far emergere uno dei possibili significati della norma "interpretata", ha aggiunto un elemento del tutto nuovo ed estraneo alla norma "interpretata", consistente nel conferimento a tale norma di una forza retroattiva: con la conseguenza - estranea di massima ai caratteri propri dell'interpretazione autentica - di estendere la propria efficacia non fino alla data di entrata in vigore della norma "interpretata" (e cioe' fino all'11 luglio 1992), ma anche ai rapporti insorti anteriormente a tale data. Tuttavia, il fatto che la norma si sia venuta, nella sostanza, a configurare come innovativa dotata di forza retroattiva anziche' come vera e propria norma interpretativa, non appare, assunto isolatamente, idoneo a integrare un vizio della legge (sotto il profilo denunciato dell'eccesso di potere legislativo), ove si consideri che tanto nel caso della norma retroattivamente innovativa che in quello della norma propriamente interpretativa (equivalenti nei loro effetti), la legge e' pur sempre soggetta al controllo di conformita' al principio di ragionevolezza secondo criteri analoghi. - Cfr. S. nn. 118/1957, 36/1985, 123/1988 e 402/1993. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte