Sentenza 6/1994 (ECLI:IT:COST:1994:6)
Massima numero 20437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
14/01/1994; Decisione del
14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Titolo
SENT. 6/94 E. IMPIEGO PUBBLICO - ATTRIBUZIONE (EX ART. 7, COMMA 7, D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384) AL DIVIETO DI PROVVEDIMENTI DI ALLINEAMENTO STIPENDIALE (EX ART. 2, COMMA 4, D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333) DI EFFICACIA RETROATTIVA ANCHE PER I RAPPORTI ANTERIORI A TALE DATA - ASSERITA ILLEGITTIMA INCIDENZA SU DIRITTI GIA' MATURATI O "QUESITI" - DENUNCIATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO DI DIFESA E DELL'AUTONOMIA DEL POTERE GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 6/94 E. IMPIEGO PUBBLICO - ATTRIBUZIONE (EX ART. 7, COMMA 7, D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384) AL DIVIETO DI PROVVEDIMENTI DI ALLINEAMENTO STIPENDIALE (EX ART. 2, COMMA 4, D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333) DI EFFICACIA RETROATTIVA ANCHE PER I RAPPORTI ANTERIORI A TALE DATA - ASSERITA ILLEGITTIMA INCIDENZA SU DIRITTI GIA' MATURATI O "QUESITI" - DENUNCIATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO DI DIFESA E DELL'AUTONOMIA DEL POTERE GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
E' da escludere che l'attribuzione, da parte dell'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, al divieto di provvedimenti di allineamento stipendiale disposto dall'art. 2, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, di una efficacia retroattiva anche per i rapporti anteriori a tale data, abbia leso un principio costituzionale di affidamento o di certezza dei rapporti giuridici per il fatto di avere inciso su diritti gia' maturati o "quesiti". Infatti, anche a voler ammettere la possibilita' di configurare - secondo taluni indirizzi emersi nella giurisprudenza - un diritto all'allineamento stipendiale maturato prima dell'entrata in vigore della legge n. 265 del 1991 (che ha, per la prima volta, regolato l'istituto a favore del personale della magistratura, a cui, nel caso, appartengono la maggior parte dei ricorrenti), resta pur sempre il fatto che dalla disciplina costituzionale in vigore non e' dato desumere, per i diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego, una particolare protezione contro l'eventualita' di norme retroattive. Neppure puo' sostenersi che la norma in questione - in quanto suscettibile di applicazione nei giudizi in corso - possa aver violato il diritto di difesa dei ricorrenti o l'autonomia del potere giurisdizionale, atteso che - oltre a non risultare lesiva di giudicati gia' formatisi - essa non ha sottratto ai ricorrenti alcuno strumento di tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, ne' ha menomato l'autonomia riconosciuta al potere giurisdizionale nell'applicazione del diritto oggettivo ai fini della definizione delle singole controversie. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24, 73, 101, 108 e 113 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992, n. 438). - Cfr. S. nn. 39/1993, 455/1992 e 155/1990. red.: S.P.
E' da escludere che l'attribuzione, da parte dell'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, al divieto di provvedimenti di allineamento stipendiale disposto dall'art. 2, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, di una efficacia retroattiva anche per i rapporti anteriori a tale data, abbia leso un principio costituzionale di affidamento o di certezza dei rapporti giuridici per il fatto di avere inciso su diritti gia' maturati o "quesiti". Infatti, anche a voler ammettere la possibilita' di configurare - secondo taluni indirizzi emersi nella giurisprudenza - un diritto all'allineamento stipendiale maturato prima dell'entrata in vigore della legge n. 265 del 1991 (che ha, per la prima volta, regolato l'istituto a favore del personale della magistratura, a cui, nel caso, appartengono la maggior parte dei ricorrenti), resta pur sempre il fatto che dalla disciplina costituzionale in vigore non e' dato desumere, per i diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego, una particolare protezione contro l'eventualita' di norme retroattive. Neppure puo' sostenersi che la norma in questione - in quanto suscettibile di applicazione nei giudizi in corso - possa aver violato il diritto di difesa dei ricorrenti o l'autonomia del potere giurisdizionale, atteso che - oltre a non risultare lesiva di giudicati gia' formatisi - essa non ha sottratto ai ricorrenti alcuno strumento di tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, ne' ha menomato l'autonomia riconosciuta al potere giurisdizionale nell'applicazione del diritto oggettivo ai fini della definizione delle singole controversie. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24, 73, 101, 108 e 113 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992, n. 438). - Cfr. S. nn. 39/1993, 455/1992 e 155/1990. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 73
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte