Sentenza 6/1994 (ECLI:IT:COST:1994:6)
Massima numero 20438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  14/01/1994;  Decisione del  14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20433  20434  20435  20436  20437  20439


Titolo
SENT. 6/94 F. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - ATTRIBUZIONE (EX ART. 7, COMMA 7, D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384) AL DIVIETO DI PROVVEDIMENTI DI ALLINEAMENTO STIPENDIALE (EX ART. 2, COMMA 4, D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333) DI EFFICACIA RETROATTIVA ANCHE PER I RAPPORTI ANTERIORI A TALE DATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, EGUAGLIANZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
La conferma, da parte dell'art. 7, comma 7, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, della soppressione - gia' operata dall'art. 2, comma 4, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 - dell'istituto dell'allineamento stipendiale, e la eliminazione di ogni sua residua efficacia anche per i rapporti anteriori alla data suddetta, non comportano violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione. Se e' vero infatti che il riconoscimento di trattamenti "personalizzati", nell'ambito del pubblico impiego, puo' trovare giustificazione in relazione alla esigenza di evitare, nei confronti di singoli dipendenti, arretramenti retributivi conseguenti da sviluppi e mutamenti delle loro carriere, non altrettanto puo' dirsi della estensione - in cio' appunto consiste l'allineamento stipendiale - di un trattamento riconosciuto 'ad personam' ad una intera categoria di dipendenti per il solo fatto, del tutto accidentale, che un soggetto cui spetti tale trattamento, venga ad inserirsi in tale categoria affiancandosi a colleghi che, se pur in possesso di una maggiore anzianita', godono di una retribuzione minore. Giacche' in tal modo, nell'intento di eliminare diseguaglianze nell'ambito delle singole qualifiche, si finisce in pratica col crearne altre tra le diverse qualifiche e le diverse categorie, alterandosi oltretutto il principio secondo cui la progressione nel trattamento economico deve corrispondere a criteri prefissati nella legge o nei contratti collettivi, e collegarsi, in ogni caso, a miglioramenti nella qualita' e quantita' delle prestazioni effettuate. Ne' vale in contrario - per quanto particolarmente riguarda la efficacia retroattiva data, in tale ottica, alla norma in questione - far richiamo al principio di eguaglianza, per la disparita' di trattamento che verrebbe a determinarsi fra coloro che hanno potuto gia' acquisire l'allineamento (in conseguenza di un provvedimento amministrativo non piu' impugnabile o di una sentenza definitiva) e coloro, invece, che, pur trovandosi in posizione identica ai primi, non sarebbero piu' in grado di ottenerlo, poiche' tale disparita', oltre a fondarsi su evenienze di fatto la cui esistenza non risulta dimostrata, non potrebbe certo giustificare la sopravvivenza - per quanto limitata alle sole situazioni maturate prima dell'11 luglio 1992 - di un istituto che si e' voluto espungere radicalmente dall'ordinamento. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 7, d.l. 19 settembre 1992, n. 384). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte