Sentenza 6/1994 (ECLI:IT:COST:1994:6)
Massima numero 20439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  14/01/1994;  Decisione del  14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20433  20434  20435  20436  20437  20438


Titolo
SENT. 6/94 G. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIVIETO (IN FORZA DELL'ART. 2, COMMA 4, D.L. N. 333 DEL 1992) DI PROVVEDIMENTI DI ALLINEAMENTO STIPENDIALE - LAMENTATA INCIDENZA, DATA LA PERSISTENTE POSSIBILITA', NELL'AMBITO DELLA MAGISTRATURA, DI TRATTAMENTI ECONOMICI "PERSONALIZZATI", SULLA UNIFORMITA' DI TRATTAMENTO DEI MAGISTRATI, CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Contro quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', e' da escludersi che in seguito al divieto di provvedimenti di allineamento stipendiale stabilito (con la soppressione del secondo periodo del terzo comma dell'art. 4, d.l. 27 settembre 1982, n. 681) dall'art. 2, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, la persistente possibilita' - non piu' bilanciata dall'allineamento - di meccanismi di "trascinamento" di anzianita' pregresse e di trattamenti economici "personalizzati" maturati, nell'ambito della magistratura, prima dell'accesso alla funzione giurisdizionale, incida sulla necessaria uniformita' di trattamento dei magistrati con conseguente lesione del principio di unicita' della giurisdizione. La soppressione dell'istituto dell'allineamento, operata dal legislatore sia con il d.l. n. 333 che con il d.l. n. 384 del 1992, si e' infatti imposta - oltre che per esigenze di contenimento della spesa pubblica - per la necessita' di evitare sperequazioni ancora piu' gravi di quelle cui, in partenza, si voleva rimediare. Ed e' proprio il rispetto del principio di eguaglianza e di ragionevolezza a non consentire che una particolare disparita' di trattamento possa essere superata con l'adozione di strumenti suscettibili di aggravare l'area della diseguaglianza, determinando disparita' ulteriori piu' diffuse e piu' irrazionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 101 Cost., dell'art. 2, comma 4, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte