Ordinanza 7/1994 (ECLI:IT:COST:1994:7)
Massima numero 20274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
14/01/1994; Decisione del
14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
20275
Titolo
ORD. 7/94 A. REATO IN GENERE - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - NUOVE MISURE - SEQUESTRO "SPECIALE" DEI BENI APPARTENENTI ALLA VITTIMA DEL REATO - OBBLIGATORIETA' DELLA REVOCA IN CASO DI LIBERAZIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI IN CUI LA SEGREGAZIONE DELLA VITTIMA SI PROTRAE FINO AL PAGAMENTO DEL RISCATTO - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SUL NON CONDIVISIBILE ASSUNTO CHE IN SEGUITO ALLA REVOCA DELLA MISURA SPECIALE I BENI DELLA VITTIMA NON SI POSSANO ASSOGGETTARE A SEQUESTRO ORDINARIO - NON FONDATEZZA.
ORD. 7/94 A. REATO IN GENERE - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - NUOVE MISURE - SEQUESTRO "SPECIALE" DEI BENI APPARTENENTI ALLA VITTIMA DEL REATO - OBBLIGATORIETA' DELLA REVOCA IN CASO DI LIBERAZIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI IN CUI LA SEGREGAZIONE DELLA VITTIMA SI PROTRAE FINO AL PAGAMENTO DEL RISCATTO - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SUL NON CONDIVISIBILE ASSUNTO CHE IN SEGUITO ALLA REVOCA DELLA MISURA SPECIALE I BENI DELLA VITTIMA NON SI POSSANO ASSOGGETTARE A SEQUESTRO ORDINARIO - NON FONDATEZZA.
Testo
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice 'a quo', l'art. 1, comma secondo, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (come modificato dalla legge di conversione 15 marzo 1991, n. 82) a norma del quale il sequestro "speciale" dei beni appartenenti alla vittima del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e' in ogni caso revocato una volta cessata la permanenza del reato, non preclude la successiva applicabilita' del "comune" sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod.proc.pen.. Tale interpretazione, in difetto di qualsivoglia disposizione di segno contrario, e' coerente con la portata della norma proprio alla stregua del canone di ragionevolezza: l'individuazione di un momento finale di una data misura non puo' infatti assumere effetti maggiori e diversi da quelli suoi propri, sino ad interferire con una disciplina - come quella del codice - che il decreto-legge in questione non ha inteso mutare ed e' anzi da questo presupposta. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82). - V. la seguente massima B. red.: A.P. rev.: S.P.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice 'a quo', l'art. 1, comma secondo, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (come modificato dalla legge di conversione 15 marzo 1991, n. 82) a norma del quale il sequestro "speciale" dei beni appartenenti alla vittima del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e' in ogni caso revocato una volta cessata la permanenza del reato, non preclude la successiva applicabilita' del "comune" sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod.proc.pen.. Tale interpretazione, in difetto di qualsivoglia disposizione di segno contrario, e' coerente con la portata della norma proprio alla stregua del canone di ragionevolezza: l'individuazione di un momento finale di una data misura non puo' infatti assumere effetti maggiori e diversi da quelli suoi propri, sino ad interferire con una disciplina - come quella del codice - che il decreto-legge in questione non ha inteso mutare ed e' anzi da questo presupposta. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82). - V. la seguente massima B. red.: A.P. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte