Ordinanza 7/1994 (ECLI:IT:COST:1994:7)
Massima numero 20275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
14/01/1994; Decisione del
14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
20274
Titolo
ORD. 7/94 B. REATO IN GENERE - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - NUOVE MISURE - SEQUESTRO "SPECIALE" DEI BENI APPARTENENTI ALLA VITTIMA DEL REATO - OBBLIGATORIETA' DELLA REVOCA IN CASO DI LIBERAZIONE DEL RAPITO - LAMENTATA INCOERENZA RISPETTO ALLE FINALITA' DELLA NORMA, STANTE LA POSSIBILITA' CHE IL PAGAMENTO DEL RISCATTO, CHE LA MISURA E' DIRETTA AD EVITARE, SIA EFFETTUATO DOPO LA REVOCA - CONSEGUENTE DENUNCIATA INTRINSECA IRRAZIONALITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 7/94 B. REATO IN GENERE - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - NUOVE MISURE - SEQUESTRO "SPECIALE" DEI BENI APPARTENENTI ALLA VITTIMA DEL REATO - OBBLIGATORIETA' DELLA REVOCA IN CASO DI LIBERAZIONE DEL RAPITO - LAMENTATA INCOERENZA RISPETTO ALLE FINALITA' DELLA NORMA, STANTE LA POSSIBILITA' CHE IL PAGAMENTO DEL RISCATTO, CHE LA MISURA E' DIRETTA AD EVITARE, SIA EFFETTUATO DOPO LA REVOCA - CONSEGUENTE DENUNCIATA INTRINSECA IRRAZIONALITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' dirsi viziata da intrinseca irrazionalita' - come prospettato dal giudice 'a quo' - per "incongruenza tra fini e mezzi", la disposizione dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 15 (cosi' modificato dalla legge di conversione 15 marzo 1991, n. 82) in virtu' della quale il sequestro "speciale" ivi previsto dei beni appartenenti alla vittima del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e' in ogni caso revocato quando risulta cessata la permanenza del reato; ne' e' in contrario decisivo l'argomento fondato sulla possibilita' che, in seguito alla revoca, il patrimonio sottoposto a vincolo possa essere impiegato dalla vittima, ormai liberata, per effettuare 'a posteriori', in base a promesse elusive dell'adottata misura, il pagamento del riscatto. L'apposizione di un termine di efficacia del sequestro costituisce infatti un'opzione legislativa idonea a configurare un adeguato e razionale bilanciamento dei valori e degli interessi in gioco: finalita' preventive, da un lato, e tutela dei diritti patrimoniali e di iniziativa economica della parte offesa - e degli altri soggetti indicati nel primo comma dello stesso art. 1 - dall'altro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82). - V. la precedente massima A. red.: A.P. rev.: S.P.
Non puo' dirsi viziata da intrinseca irrazionalita' - come prospettato dal giudice 'a quo' - per "incongruenza tra fini e mezzi", la disposizione dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 15 (cosi' modificato dalla legge di conversione 15 marzo 1991, n. 82) in virtu' della quale il sequestro "speciale" ivi previsto dei beni appartenenti alla vittima del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e' in ogni caso revocato quando risulta cessata la permanenza del reato; ne' e' in contrario decisivo l'argomento fondato sulla possibilita' che, in seguito alla revoca, il patrimonio sottoposto a vincolo possa essere impiegato dalla vittima, ormai liberata, per effettuare 'a posteriori', in base a promesse elusive dell'adottata misura, il pagamento del riscatto. L'apposizione di un termine di efficacia del sequestro costituisce infatti un'opzione legislativa idonea a configurare un adeguato e razionale bilanciamento dei valori e degli interessi in gioco: finalita' preventive, da un lato, e tutela dei diritti patrimoniali e di iniziativa economica della parte offesa - e degli altri soggetti indicati nel primo comma dello stesso art. 1 - dall'altro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82). - V. la precedente massima A. red.: A.P. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte