Ordinanza 8/1994 (ECLI:IT:COST:1994:8)
Massima numero 20607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
14/01/1994; Decisione del
14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 8/94. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - PERSONA OFFESA - NOTIFICA DELLA CITAZIONE - LAMENTATA ESIGUITA' DEL TERMINE ( 5 GG.) - PRECLUSIONE DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE E DI CITARE IL RESPONSABILE CIVILE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL RESPONSABILE CIVILE, NONCHE' RISPETTO AL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
SENT. 8/94. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - PERSONA OFFESA - NOTIFICA DELLA CITAZIONE - LAMENTATA ESIGUITA' DEL TERMINE ( 5 GG.) - PRECLUSIONE DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE E DI CITARE IL RESPONSABILE CIVILE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL RESPONSABILE CIVILE, NONCHE' RISPETTO AL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per non essere la soluzione della stessa costituzionalmente obbligata, ma rimessa alla discrezionalita' legislativa. - V. S. n. 453/1992 e, per l'estensione in via interpretativa dei termini dell'imputato al responsabile civile, sent. n. 430/1992. - Per la riformulazione complessiva del regime dei termini per comparire e' in corso un'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia costituita da un disegno di legge recante "Modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento pretorile" (Senato della Repubblica, XI legislatura, disegno di legge n. 1087, comunicato alla Presidenza il 18 marzo 1993), con il quale si dovrebbe prevedere (art. 3, sostitutivo degli artt. 555 e 558 ed abrogativo degli artt. 556, 557 e 559 del codice di procedura penale) che "Il decreto e' notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio". red.: E.M. rev.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione per non essere la soluzione della stessa costituzionalmente obbligata, ma rimessa alla discrezionalita' legislativa. - V. S. n. 453/1992 e, per l'estensione in via interpretativa dei termini dell'imputato al responsabile civile, sent. n. 430/1992. - Per la riformulazione complessiva del regime dei termini per comparire e' in corso un'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia costituita da un disegno di legge recante "Modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento pretorile" (Senato della Repubblica, XI legislatura, disegno di legge n. 1087, comunicato alla Presidenza il 18 marzo 1993), con il quale si dovrebbe prevedere (art. 3, sostitutivo degli artt. 555 e 558 ed abrogativo degli artt. 556, 557 e 559 del codice di procedura penale) che "Il decreto e' notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio". red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte