Ordinanza 10/1994 (ECLI:IT:COST:1994:10)
Massima numero 20612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
14/01/1994; Decisione del
14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 10/94. PROCESSO PENALE - IMPUTATO MINORENNE - APPELLO - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO (TRE MAGISTRATI TOGATI E DUE GIUDICI ONORARI) - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE DI STRUTTURA IDENTICA AL COLLEGIO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (DUE MAGISTRATI TOGATI E DUE GIUDICI ONORARI) - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. - NORMATIVA RIMESSA, IN QUANTO COPERTA DA RISERVA DI LEGGE, ALLA INSINDACABILE DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 10/94. PROCESSO PENALE - IMPUTATO MINORENNE - APPELLO - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO (TRE MAGISTRATI TOGATI E DUE GIUDICI ONORARI) - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE DI STRUTTURA IDENTICA AL COLLEGIO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (DUE MAGISTRATI TOGATI E DUE GIUDICI ONORARI) - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. - NORMATIVA RIMESSA, IN QUANTO COPERTA DA RISERVA DI LEGGE, ALLA INSINDACABILE DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - a parte che le censure formulate dal giudice 'a quo' sono mero frutto di valutazioni di merito sulla "ottimale" composizione dell'organo giurisdizionale e sulla "migliore" destinazione del magistrato ritenuto eccedente- va ribadito che la normativa che regola la composizione degli organi di giustizia minorile ed in particolare la presenza in essi di magistrati e di membri non togati, si inserisce nella generale riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108 Cost. e che pertanto una opzione tra diverse forme di composizione dei collegi sarebbe certamente propria del legislatore. - Nello stesso senso, O. n. 590/1988. red.: E.M. rev.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - a parte che le censure formulate dal giudice 'a quo' sono mero frutto di valutazioni di merito sulla "ottimale" composizione dell'organo giurisdizionale e sulla "migliore" destinazione del magistrato ritenuto eccedente- va ribadito che la normativa che regola la composizione degli organi di giustizia minorile ed in particolare la presenza in essi di magistrati e di membri non togati, si inserisce nella generale riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108 Cost. e che pertanto una opzione tra diverse forme di composizione dei collegi sarebbe certamente propria del legislatore. - Nello stesso senso, O. n. 590/1988. red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte