Ordinanza 11/1994 (ECLI:IT:COST:1994:11)
Massima numero 20613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  14/01/1994;  Decisione del  14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  23441


Titolo
ORD. 11/94. A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - GIUDIZIO IMMEDIATO - NOTIFICA DELLA CITAZIONE DELLA PERSONA OFFESA - TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA DATA DELL'UDIENZA ANZICHE' DI QUARANTACINQUE COME PREVISTO PER LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE ALL'IMPUTATO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE RISOLUBILE, COME GIA' STATUITO IN PRECEDENTE SENTENZA, SOLO IN SEDE LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' - PROPOSTO AMPLIAMENTO DEL SUDDETTO TERMINE IN RECENTE DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO IN SENATO.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, dovendo ribadirsi che, come si e' gia' statuito in precedente sentenza, poiche' le soluzioni possibili al fine di porre il necessario rimedio al regime predisposto, dalla disposizione impugnata, si profilano come discrezionali, la scelta del termine congruo per la citazione della persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza della Corte costituzionale, ma deve essere affidata al legislatore, mentre va dato atto che tra le modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento pretorile, formulate nel disegno di legge n. 1087, comunicato alla presidenza del Senato il 18 marzo 1993, si prevede, nell'art. 3 (sostitutivo degli artt. 555 e 558 ed abrogativo degli artt. 556, 557 e 559 del codice) che "il decreto di citazione e' notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio". - S. n. 453/1992. red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte