Ordinanza 11/1994 (ECLI:IT:COST:1994:11)
Massima numero 23441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  14/01/1994;  Decisione del  14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20613


Titolo
ORD. 11/94 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - GIUDIZIO IMMEDIATO - PREVISTA NOTIFICA ALLA PARTE OFFESA SOLO DELLA CITAZIONE ANZICHE' DEL DECRETO DI CITAZIONE EMESSO DAL PUBBLICO MINISTERO - TERMINE DI DECADENZA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE TESTIMONIALI DELLA PARTE CIVILE (SETTE GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DIBATTIMENTALE CONTRO I DUE PREVISTI PER LE ALTRE PARTI) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INTRINSECA CONNESSIONE DI TALI QUESTIONI CON QUELLA, CONTESTUALMENTE SOLLEVATA RIGUARDO AL TERMINE, DI SOLI CINQUE GIORNI DALL'UDIENZA, PER LA SU MENZIONATA NOTIFICA DELLA CITAZIONE DELLA PARTE OFFESA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA', PER LA CORTE COSTITUZIONALE, ESSENDO STATA TALE QUESTIONE DICHIARATA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE (PERCHE' RISOLUBILE SOLO IN SEDE LEGISLATIVA) DI PRONUNCIARSI IN MERITO ALLE ALTRE DUE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 555, terzo comma, cod. proc. pen., per la mancata previsione, riguardo al giudizio immediato innanzi al pretore, della notifica del decreto di citazione emesso dal pubblico ministero, alla parte offesa, e dell'art. 79, terzo comma, stesso codice, circa la maggiore brevita' del termine di decadenza stabilito per la presentazione delle liste testimoniali della parte civile (sette giorni prima dell'udienza contro i due previsti per le altre parti), sono intrinsecamente condizionate all'esito dell'altra questione, proposta contestualmente, con la stessa ordinanza, nei confronti dell'art. 558, secondo comma, riguardo al termine, di soli cinque giorni dall'udienza, stabilito per la notifica della citazione della parte offesa, nel senso che, per un verso, l'esercizio del diritto alla prova su cui si incentrano le prime due questioni, resterebbe comunque salvaguardato in presenza di un diverso termine per la citazione in giudizio della persona offesa, mentre, per un altro verso, le richieste modifiche degli artt. 555, terzo comma, e 79, terzo comma, daranno un risultato conforme al sistema costituzionale solo ove venga modificato anche il disposto dell'art. 558, secondo comma. Percio' la decisione di inammissibilita', e successivamente, di manifesta inammissibilita', pronunciate riguardo a quest'ultima questione (perche' risolubile solo in sede legislativa) esimono la Corte da ogni pronuncia in merito alle altre due. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 555, terzo comma, e 79, terzo comma, cod. proc. pen.). - V. massima precedente, ed ivi richiami. Sulla manifesta inammissibilita' di altra questione in materia, sollevata in precedenza nel corso dello stesso giudizio 'a quo', v. O. n. 491/1992. red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte