Ordinanza 12/1994 (ECLI:IT:COST:1994:12)
Massima numero 20614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
14/01/1994; Decisione del
14/01/1994
Deposito del 26/01/1994; Pubblicazione in G. U. 02/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 12/94. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE MEDICO DELLE UU.SS.LL. - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI IN MANCANZA DELLA RELATIVA IDONEITA' (NELLA SPECIE: ESERCIZIO OLTRE I SESSANTA GIORNI, DA PARTE DI ISPETTORE SANITARIO, DI FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE PRESSO L'U.S.L.) - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE RETRIBUZIONE, SECONDO LA CONSOLIDATA INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL'ART. 2126, COD. CIV. - LAMENTATA OPERATIVITA', TEMPORALMENTE ILLIMITATA DI TALE NORMA, ANCHE NEI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DIRITTO AL LAVORO, TUTELA DELLA SALUTE, PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE, AVANZAMENTO DI CARRIERA PER PUBBLICO CONCORSO, ESCLUSIVITA' DEL SERVIZIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI A FAVORE DELLA NAZIONE - ERRONEA IDENTIFICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - MANCATA VERIFICA DELLA PREGIUDIZIALITA' DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 12/94. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE MEDICO DELLE UU.SS.LL. - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI IN MANCANZA DELLA RELATIVA IDONEITA' (NELLA SPECIE: ESERCIZIO OLTRE I SESSANTA GIORNI, DA PARTE DI ISPETTORE SANITARIO, DI FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE PRESSO L'U.S.L.) - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE RETRIBUZIONE, SECONDO LA CONSOLIDATA INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL'ART. 2126, COD. CIV. - LAMENTATA OPERATIVITA', TEMPORALMENTE ILLIMITATA DI TALE NORMA, ANCHE NEI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DIRITTO AL LAVORO, TUTELA DELLA SALUTE, PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE, AVANZAMENTO DI CARRIERA PER PUBBLICO CONCORSO, ESCLUSIVITA' DEL SERVIZIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI A FAVORE DELLA NAZIONE - ERRONEA IDENTIFICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - MANCATA VERIFICA DELLA PREGIUDIZIALITA' DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
L'art. 2126 cod. civ. - in base al quale, nei rapporti privati di lavoro, per consolidata giurisprudenza, il lavoratore che abbia svolto, di fatto, mansioni superiori alla sua qualifica, ha diritto, in ogni caso, alla corrispondente retribuzione- e' applicabile ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, quali il personale delle UU.SS.LL, non per virtu' propria, bensi' in forza e nei limiti dell'art. 2129 cod. civ.. Pertanto, la ordinanza di rimessione, con la quale si e' sottoposto al giudizio della Corte, per violazione di piu' principi costituzionali, il solo art. 2126 in quanto applicabile anche all'impiego pubblico, "almeno nella parte in cui non prevede per il settore sanitario limiti di operativita' temporale", appare viziata da errata identificazione della norma impugnata. La questione, inoltre, risulta prospettata "in astratto", senza alcuna verifica della sua concreta pregiudizialita' per la definizione del giudizio principale, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, l. n. 87 del 1953. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del citato art. 2126, cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
L'art. 2126 cod. civ. - in base al quale, nei rapporti privati di lavoro, per consolidata giurisprudenza, il lavoratore che abbia svolto, di fatto, mansioni superiori alla sua qualifica, ha diritto, in ogni caso, alla corrispondente retribuzione- e' applicabile ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, quali il personale delle UU.SS.LL, non per virtu' propria, bensi' in forza e nei limiti dell'art. 2129 cod. civ.. Pertanto, la ordinanza di rimessione, con la quale si e' sottoposto al giudizio della Corte, per violazione di piu' principi costituzionali, il solo art. 2126 in quanto applicabile anche all'impiego pubblico, "almeno nella parte in cui non prevede per il settore sanitario limiti di operativita' temporale", appare viziata da errata identificazione della norma impugnata. La questione, inoltre, risulta prospettata "in astratto", senza alcuna verifica della sua concreta pregiudizialita' per la definizione del giudizio principale, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, l. n. 87 del 1953. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del citato art. 2126, cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte