Sentenza 13/1994 (ECLI:IT:COST:1994:13)
Massima numero 20207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  24/01/1994;  Decisione del  24/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20206


Titolo
SENT. 13/94 B. NOME - CAMBIAMENTO DEL COGNOME PER RAGIONI INDIPENDENTI DAL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE - RETTIFICA DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE - RICONOSCIMENTO ALL'INTERESSATO DEL DIRITTO A MANTENERE IL COGNOME ORIGINARIAMENTE ATTRIBUITOGLI, OVE QUESTO SIA DIVENUTO AUTONOMO SEGNO DISTINTIVO DELLA SUA IDENTITA' PERSONALE - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'IDENTITA' PERSONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, ove si accerti che il cognome gia' attribuito ad un soggetto non e' quello spettantegli per legge in base allo 'status familiae', l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile e' soddisfatto mediante la rettifica dell'atto riconosciuto non veritiero, ma non puo' condurre a sacrificare l'interesse individuale a conservare il cognome mantenuto fino a quel momento nella vita di relazione e divenuto ormai segno distintivo dell'identita' personale, tutelata dall'art. 2 Cost.; tanto piu' che, nel caso in cui la rettifica riguardi persona in eta' avanzata con discendenti, la negazione dell'interesse individuale finirebbe col pregiudicare lo stesso interesse generale alla certa e costante identificazione delle persone. Pertanto, l'art. 165 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 2 Cost. - nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identita' personale. - Sul diritto all'identita' personale, v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte