Sentenza 14/1994 (ECLI:IT:COST:1994:14)
Massima numero 20443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  24/01/1994;  Decisione del  24/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20444  20445  20446


Titolo
SENT. 14/94 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DOMANDA DEI SUPERSTITI, IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO, PER OTTENERE LA RENDITA - TERMINE DI DECADENZA - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA, PER PRESUNTA APPLICABILITA' DEL TERMINE NEI SOLI CASI DI INFORTUNIO E NON DI MALATTIA PROFESSIONALE - REIEZIONE.

Testo
Riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., nei confronti della previsione, nell'art. 122, d.P.R. n. 1124 del 1965, di un termine di decadenza per la domanda dei superstiti, in caso di morte dell'assicurato, per ottenere la rendita, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dalla difesa di una delle parti private in base all'assunto che, essendo nel caso la morte dell'assicurato conseguenza non di infortunio sul lavoro ma di malattia professionale (silicosi), il termine decadenziale non potrebbe essere invocato dall'I.N.A.I.L.. Invero, secondo l'art. 131 dello stesso testo unico, le disposizioni di questo concernenti gli infortuni si applicano anche per le malattie professionali, e pertanto, in mancanza di espresse deroghe, la disposizione impugnata, pur facendo riferimento agli infortuni, trova applicazione nel giudizio 'a quo'. red.: S.E. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23