Sentenza 14/1994 (ECLI:IT:COST:1994:14)
Massima numero 20444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  24/01/1994;  Decisione del  24/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20443  20445  20446


Titolo
SENT. 14/94 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DOMANDA DEI SUPERSTITI, IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO, PER OTTENERE LA RENDITA - TERMINE DI DECADENZA - ASSERITA IRRAZIONALITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE.

Testo
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la previsione, ad opera dell'art. 122 del d.P.R 30 giugno 1965, n. 1124, di un termine di decadenza per la richiesta, da parte dei superstiti, delle prestazioni loro spettanti, e la sua concorrenza con quello di prescrizione previsto dall'art. 112 dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965, appaiono non irragionevoli, in quanto giustificati sia dalle diverse funzioni dagli stessi assolte, sia dalle esigenze di contemperamento dei contrapposti interessi dell'ente assicuratore (ad un ordinato e sollecito svolgersi del procedimento mediante la rapida conoscenza delle persone legittimate ad una verifica del nesso eziologico e delle altre condizioni della pretesa) e dei superstiti (alla notizia del decesso ed al tempestivo avvio della pratica di accertamento e di liquidazione). E' anche da escludere che la disposizione in questione determini una disparita' di trattamento in danno dei superstiti rispetto al diretto assicurato - per il quale dagli artt. 52 e 53 dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965 sono ugualmente previsti termini di decadenza - o sotto il profilo di una sua presunta operativita' nel solo caso di decesso del diretto assicurato dopo la costituzione della rendita, poiche' il successivo art. 122, nel prevedere l'onere dell'I.N.A.I.L. di dare comunicazione agli interessati della morte del loro dante causa quando l'evento si verifichi nel corso delle procedure amministrative strumentali all'accertamento del diritto alla rendita, presuppone l'applicabilita' del termine anche in tale ipotesi. red.: S.E. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte