Sentenza 14/1994 (ECLI:IT:COST:1994:14)
Massima numero 20445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
24/01/1994; Decisione del
24/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Titolo
SENT. 14/94 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DOMANDA DEI SUPERSTITI, IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO, PER OTTENERE LA RENDITA - TERMINE DI DECADENZA DI NOVANTA GIORNI - ASSERITA INCONGRUITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - REIEZIONE.
SENT. 14/94 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DOMANDA DEI SUPERSTITI, IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO, PER OTTENERE LA RENDITA - TERMINE DI DECADENZA DI NOVANTA GIORNI - ASSERITA INCONGRUITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - REIEZIONE.
Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede che la domanda dei superstiti per ottenere la rendita debba essere proposta entro il termine decadenziale di novanta giorni dalla data della morte dell'assicurato, la ordinanza con cui l'incidente e' stato promosso, ancorche' si sia riportata parzialmente ai motivi addotti dalla sentenza n. 85 del 1968 circa il termine di un mese previsto dal vecchio ordinamento, contiene una piu' che ampia motivazione circa la rilevanza teorica e pratica della asserita incongruita' del termine. Va quindi respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata, in base al contrario assunto, dalla difesa dell'I.N.A.I.L.. red.: S.E. rev.: S.P.
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede che la domanda dei superstiti per ottenere la rendita debba essere proposta entro il termine decadenziale di novanta giorni dalla data della morte dell'assicurato, la ordinanza con cui l'incidente e' stato promosso, ancorche' si sia riportata parzialmente ai motivi addotti dalla sentenza n. 85 del 1968 circa il termine di un mese previsto dal vecchio ordinamento, contiene una piu' che ampia motivazione circa la rilevanza teorica e pratica della asserita incongruita' del termine. Va quindi respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata, in base al contrario assunto, dalla difesa dell'I.N.A.I.L.. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23