Sentenza 14/1994 (ECLI:IT:COST:1994:14)
Massima numero 20446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
24/01/1994; Decisione del
24/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Titolo
SENT. 14/94 D. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DOMANDA DEI SUPERSTITI, IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE ASSICURATO, PER OTTENERE LA RENDITA, GIA' LIQUIDATA, DI INABILITA' PERMANENTE - TERMINE DI DECADENZA DI NOVANTA GIORNI - DECORRENZA DALLA DATA DEL DECESSO, SENZA ONERE DI COMUNICAZIONE PER L'ISTITUTO ASSICURATORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 14/94 D. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DOMANDA DEI SUPERSTITI, IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE ASSICURATO, PER OTTENERE LA RENDITA, GIA' LIQUIDATA, DI INABILITA' PERMANENTE - TERMINE DI DECADENZA DI NOVANTA GIORNI - DECORRENZA DALLA DATA DEL DECESSO, SENZA ONERE DI COMUNICAZIONE PER L'ISTITUTO ASSICURATORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, l'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va riconosciuto costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che l'istituto assicuratore, nel caso di decesso del lavoratore avvenuto dopo la liquidazione della rendita di inabilita' permanente, debba avvertire i superstiti della loro facolta' di proporre, nel termine di decadenza di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione, la domanda della prestazione loro spettante nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 dello stesso d.P.R.. Per ragioni in parte (con esclusione, cioe', dei rilievi in ordine alla durata del termine) coincidenti con quelle risultanti dalla sentenza n. 85 del 1968 (dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 28 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, secondo cui la domanda diretta ad ottenere la rendita doveva essere proposta dai superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio entro un mese dalla morte) ed altresi' per l'incoerenza che si determina fra la disciplina della detta ipotesi e quella risultante dall'art. 123, che prevede siffatto onere di comunicazione per l'istituto, nei casi di decesso del diretto assicurato nel corso del procedimento amministrativo per il riconoscimento del diritto alla prestazione o durante l'erogazione della rendita per inabilita' temporanea, deve infatti ritenersi che la disposizione impugnata, 'in parte qua', si pone in insanabile contrasto con gli artt. 3, 24 e 38 Cost.. - S. n. 85/1968, gia' citata nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, l'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va riconosciuto costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che l'istituto assicuratore, nel caso di decesso del lavoratore avvenuto dopo la liquidazione della rendita di inabilita' permanente, debba avvertire i superstiti della loro facolta' di proporre, nel termine di decadenza di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione, la domanda della prestazione loro spettante nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 dello stesso d.P.R.. Per ragioni in parte (con esclusione, cioe', dei rilievi in ordine alla durata del termine) coincidenti con quelle risultanti dalla sentenza n. 85 del 1968 (dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 28 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, secondo cui la domanda diretta ad ottenere la rendita doveva essere proposta dai superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio entro un mese dalla morte) ed altresi' per l'incoerenza che si determina fra la disciplina della detta ipotesi e quella risultante dall'art. 123, che prevede siffatto onere di comunicazione per l'istituto, nei casi di decesso del diretto assicurato nel corso del procedimento amministrativo per il riconoscimento del diritto alla prestazione o durante l'erogazione della rendita per inabilita' temporanea, deve infatti ritenersi che la disposizione impugnata, 'in parte qua', si pone in insanabile contrasto con gli artt. 3, 24 e 38 Cost.. - S. n. 85/1968, gia' citata nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte