Sentenza 15/1994 (ECLI:IT:COST:1994:15)
Massima numero 20310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  25/01/1994;  Decisione del  25/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 15/94 - PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - NON CONSENTITA INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' EROGATA DALLA GESTIONE SPECIALE COMMERCIANTI DELL'INPS AI TITOLARI DI PENSIONI DI RIVERSIBILITA' A CARICO DELLO STATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI DI CUMULO DELLA SUDDETTA PENSIONE CON ALTRE, IN CUI IL DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO E' STATO RICONOSCIUTO ILLEGITTIMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19,secondo comma,della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione speciale INPS per i commercianti,in caso di cumulo con la pensione di riversibilita' a carico dello Stato, trattandosi di caso del tutto analogo ad altri precedenti - e, quindi, non discriminabile rispetto ad essi - nei quali la Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' del divieto di integrazione della detta pensione, allorche', per effetto di cumulo con altra, venga superato il minimo garantito, attenendosi al principio per cui la titolarita' di piu' trattamenti pensionistici integrati al minimo e' consentita fino alla data di entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, mentre successivamente opera il principio dell'integrabilita' di un'unica pensione con cristallizzazione del trattamento non piu' integrato. - Cfr. S. nn. 102/1982, 184/1988, 1086/1988, 179/1989, 250/1989, 504/1989, 114/1992, 164/1992, 257/1992. red.: S.E. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte