Sentenza 16/1994 (ECLI:IT:COST:1994:16)
Massima numero 20322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
24/01/1994; Decisione del
24/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 16/94. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - DEPOSITO DA PARTE DEL P.M. DELLA DOCUMENTAZIONE DI ATTI SUCCESSIVI ALLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - TERMINE PER LA TRASMISSIONE ED IL DEPOSITO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPUTATO - MANCATA CONSIDERAZIONE, DA PARTE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE, DI GIA' ESISTENTI IDONEI STRUMENTI DI GARANZIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 16/94. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - DEPOSITO DA PARTE DEL P.M. DELLA DOCUMENTAZIONE DI ATTI SUCCESSIVI ALLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - TERMINE PER LA TRASMISSIONE ED IL DEPOSITO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPUTATO - MANCATA CONSIDERAZIONE, DA PARTE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE, DI GIA' ESISTENTI IDONEI STRUMENTI DI GARANZIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
In caso di indagini suppletive compiute dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio, e' da escludere che, per dar modo all'imputato di vagliare anche alla stregua di esse gli elementi a suo carico, di apprestare eventuali controprove e di effettuare scelte consapevoli in ordine ai riti differenziati richiedibili all'udienza preliminare, sia necessario - come richiesto dal giudice 'a quo' - stabilire un termine per la trasmissione e il deposito dei relativi atti. Infatti, a parte le contraddizioni e le anomalie che lo "spazio vuoto", che con l'introduzione del termine verrebbe a crearsi, comporterebbe per il sistema delle norme positive, e in particolare per la continuita' che queste hanno voluto assicurare alle indagini, esistono nell'ordinamento, nell'ipotesi in questione, idonei strumenti di tutela dell'imputato, da individuarsi, in base agli artt. 416, secondo comma, cod. proc. pen. e 131 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, e ai principi affermati nella sentenza n. 203 del 1992 riguardo al dibattimento, sia nell'obbligo del pubblico ministero di depositare immediatamente gli atti di indagine di cui si tratta, nella cancelleria del giudice, sia nel potere del giudice, ove le indagini suppletive del pubblico ministero sopravvengano in tempi tali da non consentire un'adeguata difesa, di regolare le modalita' di svolgimento dell'udienza preliminare anche attraverso differimenti congrui alle singole fattispecie, si' da contemperare l'esigenza di celerita' con la ineludibile effettivita' del contraddittorio. Viene quindi meno la censura di violazione del diritto di difesa avanzata per la mancata previsione del reclamato termine. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 419, terzo comma, cod. proc. pen.). - Cfr. S. n. 203/1992, gia' citata nel testo. red.: E.M. rev.: S.P.
In caso di indagini suppletive compiute dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio, e' da escludere che, per dar modo all'imputato di vagliare anche alla stregua di esse gli elementi a suo carico, di apprestare eventuali controprove e di effettuare scelte consapevoli in ordine ai riti differenziati richiedibili all'udienza preliminare, sia necessario - come richiesto dal giudice 'a quo' - stabilire un termine per la trasmissione e il deposito dei relativi atti. Infatti, a parte le contraddizioni e le anomalie che lo "spazio vuoto", che con l'introduzione del termine verrebbe a crearsi, comporterebbe per il sistema delle norme positive, e in particolare per la continuita' che queste hanno voluto assicurare alle indagini, esistono nell'ordinamento, nell'ipotesi in questione, idonei strumenti di tutela dell'imputato, da individuarsi, in base agli artt. 416, secondo comma, cod. proc. pen. e 131 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, e ai principi affermati nella sentenza n. 203 del 1992 riguardo al dibattimento, sia nell'obbligo del pubblico ministero di depositare immediatamente gli atti di indagine di cui si tratta, nella cancelleria del giudice, sia nel potere del giudice, ove le indagini suppletive del pubblico ministero sopravvengano in tempi tali da non consentire un'adeguata difesa, di regolare le modalita' di svolgimento dell'udienza preliminare anche attraverso differimenti congrui alle singole fattispecie, si' da contemperare l'esigenza di celerita' con la ineludibile effettivita' del contraddittorio. Viene quindi meno la censura di violazione del diritto di difesa avanzata per la mancata previsione del reclamato termine. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 419, terzo comma, cod. proc. pen.). - Cfr. S. n. 203/1992, gia' citata nel testo. red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte