Sentenza 17/1994 (ECLI:IT:COST:1994:17)
Massima numero 20253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  24/01/1994;  Decisione del  24/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20252


Titolo
SENT. 17/94 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO PER MUTAMENTO DEL GIUDICE-PERSONA FISICA - ACQUISIZIONE DEI VERBALI DI ATTIVITA' PROBATORIA (NELLA SPECIE TESTIMONIANZA), GIA' SVOLTA NELLO STESSO PROCEDIMENTO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE - ILLOGICA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE RIGUARDO AI VERBALI DI ATTI, DIVENUTI IRRIPETIBILI, DI ALTRI PROCEDIMENTI O ASSUNTI NELLE FASI PREDIBATTIMENTALI DELLO STESSO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILITA' DI ACCERTAMENTO DELLA VERITA' CON CONSEGUENTE LESIONE DEI PRINCIPI DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DEL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - INSUSSISTENZA - CENSURE BASATE SU ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - RIFLESSI SULL'AMBITO DI APPLICABILITA' DELLE NORME SULLA LETTURA DEGLI ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO.

Testo
L'obbligo di rinnovazione del dibattimento, nel caso di mutamento del giudice-persona fisica, non rende inutilizzabile - come erroneamente ritenuto dal giudice rimettente - l'attivita' probatoria gia' eventualmente compiuta; pertanto, in caso di sopravvenuta impossibilita' di ripetizione della stessa, potra' essere acquisita la documentazione di atti e, in particolare, dei verbali, in quanto gli stessi fanno gia' parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice. Tale contenuto, infatti, non e' cristallizzato in quello indicato nell'art. 431 del codice, ma e' soggetto a notevoli variazioni, sia nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia nel corso del dibattimento medesimo, e certamente si arricchisce del verbale delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale, la quale, pur soggetta a rinnovazione per i motivi anzidetti, conserva comunque il carattere di attivita' legittimamente compiuta. Pertanto, anche per questi verbali, si applica integralmente la disciplina dettata dall'art. 511 cod. proc. pen. in tema di lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 238 e 512 cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.). - Sulla conservazione, in base al principio di economia processuale, dell'attivita' gia' legittimamente conclusa in caso di rinnovamento di alcuni atti, v. S. n. 101/1993. red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte