Sentenza 236/2021 (ECLI:IT:COST:2021:236)
Massima numero 44371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  24/11/2021;  Decisione del  24/11/2021
Deposito del 07/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44367  44368  44372  44373  44374  44375  44376


Titolo
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Costituzione delle parti - Perentorietà del relativo termine - Necessità, entro la sua scadenza, di depositare anche la procura speciale. (Classif. 111002).

Testo

Il termine per la costituzione delle parti - che, ai sensi dell'art. 3 delle Norme integrative, nel testo applicabile ratione temporis, deve avvenire nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, apposta in calce o a margine dell'originale delle deduzioni -, ha carattere perentorio. Esso è violato anche se la parte deposita tardivamente la procura speciale, trattandosi di un adempimento essenziale per la rituale costituzione in giudizio. (Precedenti: S. 75/2021 - mass. 43770; S. 135/2020 - mass. 43497; S. 40/2020 - mass. 42480; S. 222/2018 - mass. 40933; S. 126/2018 - mass. 41336).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3