Sentenza 18/1994 (ECLI:IT:COST:1994:18)
Massima numero 20273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
24/01/1994; Decisione del
24/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 18/94. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - PROVVISORIA ISCRIZIONE A RUOLO DI SOMME DOVUTE PER IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO - NUOVA NORMATIVA IN VIGORE DAL 1 MAGGIO 1990 - PREVISTA ISCRIZIONE A RUOLO, NEI CASI IN CUI L'AVVISO DI ACCERTAMENTO SIA STATO NOTIFICATO DOPO TALE DATA, PUR SE PER IMPOSTE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI AL 1990, ANCHE DEGLI INTERESSI - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA NEI CASI IN CUI L'AVVISO DI ACCERTAMENTO, PER GLI STESSI ANNI DI IMPOSTA,SIA STATO NOTIFICATO PRIMA DEL 1 MAGGIO 1990 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 18/94. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - PROVVISORIA ISCRIZIONE A RUOLO DI SOMME DOVUTE PER IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO - NUOVA NORMATIVA IN VIGORE DAL 1 MAGGIO 1990 - PREVISTA ISCRIZIONE A RUOLO, NEI CASI IN CUI L'AVVISO DI ACCERTAMENTO SIA STATO NOTIFICATO DOPO TALE DATA, PUR SE PER IMPOSTE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI AL 1990, ANCHE DEGLI INTERESSI - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA NEI CASI IN CUI L'AVVISO DI ACCERTAMENTO, PER GLI STESSI ANNI DI IMPOSTA,SIA STATO NOTIFICATO PRIMA DEL 1 MAGGIO 1990 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione - innovativa della normativa precedente - dell'art. 5, nono comma, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito con modificazioni in legge 26 giugno 1990, n. 165) in forza della quale, in caso di provvisoria iscrizione a ruolo di somme dovute per imposte sul reddito e sul valore aggiunto, i contribuenti ai quali l'avviso di accertamento - pur se per imposte relative ad anni precedenti al 1990 (nella specie I.R.PE.F. e I.LO.R. per il 1984) - sia stato notificato dopo il 1 maggio 1990, sono tenuti anche al pagamento degli interessi, non da' luogo a violazione dell'art. 3 Cost.. La denunciata disparita' di trattamento rispetto ai contribuenti ai quali - la notifica dell'avviso di accertamento essendo avvenuta, per imposte relative agli stessi anni, per il minor tempo in cui le relative procedure sono state espletate, prima della data anzidetta - la norma in questione non si applica, non puo' dirsi ingiustificata, non sussistendo la omogenita' di situazioni presupposta dal giudice rimettente, quanto meno perche' l'amministrazione finanziaria, nel secondo caso, ha potuto ottenere, piu' rapidamente che nel primo, la realizzazione della propria pretesa. Mentre va considerato che, per quanto riguarda specificamente la materia tributaria, i due distinti momenti - della genesi e della riscossione dell'imposta - sono soggetti ciascuno, per la loro natura, alla disciplina vigente al tempo del loro attualizzarsi, e che, in generale - come la Corte ha piu' volte affermato - il fatto che alla stessa categoria di soggetti si applichi, per effetto di un sopravvenuto mutamento di disciplina, un trattamento differenziato, non contrasta con il principio di eguaglianza, poiche' il trascorrere del tempo costituisce gia' di per se un elemento differenziatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma nono, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, conv. con modif. in legge 26 giugno 1990, n. 165). - Sul trascorrere del tempo come "elemento di per se differenziatore", v., fra le altre, S. nn. 322/1987, 159/1987 e 284/1984. red.: A.P. rev.: S.P.
La disposizione - innovativa della normativa precedente - dell'art. 5, nono comma, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito con modificazioni in legge 26 giugno 1990, n. 165) in forza della quale, in caso di provvisoria iscrizione a ruolo di somme dovute per imposte sul reddito e sul valore aggiunto, i contribuenti ai quali l'avviso di accertamento - pur se per imposte relative ad anni precedenti al 1990 (nella specie I.R.PE.F. e I.LO.R. per il 1984) - sia stato notificato dopo il 1 maggio 1990, sono tenuti anche al pagamento degli interessi, non da' luogo a violazione dell'art. 3 Cost.. La denunciata disparita' di trattamento rispetto ai contribuenti ai quali - la notifica dell'avviso di accertamento essendo avvenuta, per imposte relative agli stessi anni, per il minor tempo in cui le relative procedure sono state espletate, prima della data anzidetta - la norma in questione non si applica, non puo' dirsi ingiustificata, non sussistendo la omogenita' di situazioni presupposta dal giudice rimettente, quanto meno perche' l'amministrazione finanziaria, nel secondo caso, ha potuto ottenere, piu' rapidamente che nel primo, la realizzazione della propria pretesa. Mentre va considerato che, per quanto riguarda specificamente la materia tributaria, i due distinti momenti - della genesi e della riscossione dell'imposta - sono soggetti ciascuno, per la loro natura, alla disciplina vigente al tempo del loro attualizzarsi, e che, in generale - come la Corte ha piu' volte affermato - il fatto che alla stessa categoria di soggetti si applichi, per effetto di un sopravvenuto mutamento di disciplina, un trattamento differenziato, non contrasta con il principio di eguaglianza, poiche' il trascorrere del tempo costituisce gia' di per se un elemento differenziatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma nono, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, conv. con modif. in legge 26 giugno 1990, n. 165). - Sul trascorrere del tempo come "elemento di per se differenziatore", v., fra le altre, S. nn. 322/1987, 159/1987 e 284/1984. red.: A.P. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte