Sentenza 19/1994 (ECLI:IT:COST:1994:19)
Massima numero 20255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/01/1994; Decisione del
24/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Titolo
SENT. 19/94 B. PROVINCIA DI BOLZANO - NORMATIVA VOLTA A FAVORIRE L'ACCESSO DEL RISPARMIO POPOLARE AD UNA ABITAZIONE - CONTRIBUTO SUL MUTUO EDILIZIO - CONCESSIONE - CONDIZIONI - NECESSITA' DI OCCUPAZIONE EFFETTIVA, PERMANENTE E STABILE DELL'ABITAZIONE - POSSIBILITA' DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA PER MOTIVI DI LAVORO E FAMILIARI, SENZA PREGIUDIZIO PER IL GODIMENTO DEL CONTRIBUTO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA COMPROMISSIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO DEL RISPARMIO POPOLARE ALLA PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 19/94 B. PROVINCIA DI BOLZANO - NORMATIVA VOLTA A FAVORIRE L'ACCESSO DEL RISPARMIO POPOLARE AD UNA ABITAZIONE - CONTRIBUTO SUL MUTUO EDILIZIO - CONCESSIONE - CONDIZIONI - NECESSITA' DI OCCUPAZIONE EFFETTIVA, PERMANENTE E STABILE DELL'ABITAZIONE - POSSIBILITA' DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA PER MOTIVI DI LAVORO E FAMILIARI, SENZA PREGIUDIZIO PER IL GODIMENTO DEL CONTRIBUTO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA COMPROMISSIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO DEL RISPARMIO POPOLARE ALLA PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Posto che la garanzia del diritto sociale all'abitazione e del diritto all'accesso del risparmio popolare alla proprieta' della casa riposa, secondo quanto affermato dalla Corte, sul ragionevole bilanciamento operato dal legislatore ordinario fra gli interessi costituzionalmente rilevanti, al fine di dare graduale applicazione - in relazione alle disponibilita' finanziarie esistenti - alla direttiva costituzionale di cui all'art. 47, secondo comma, Cost., deve ritenersi che l'art. 2 e l'art. 3 (nella originaria formulazione), l. prov. di Bolzano n. 4 del 1962, i quali pongono la condizione dell'occupazione dell'abitazione per il godimento delle agevolazioni creditizie connesse alla costruzione dell'abitazione stessa, non configurino violazione di tale direttiva costituzionale, bensi' ne rappresentino una non irragionevole attuazione, tendente a favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' cosituzionale degli artt. 2 e 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 47, secondo comma, Cost.). - S. nn. 419/1991, 142/1991, 559/1989, 252/1989, 404/1988, 217/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Posto che la garanzia del diritto sociale all'abitazione e del diritto all'accesso del risparmio popolare alla proprieta' della casa riposa, secondo quanto affermato dalla Corte, sul ragionevole bilanciamento operato dal legislatore ordinario fra gli interessi costituzionalmente rilevanti, al fine di dare graduale applicazione - in relazione alle disponibilita' finanziarie esistenti - alla direttiva costituzionale di cui all'art. 47, secondo comma, Cost., deve ritenersi che l'art. 2 e l'art. 3 (nella originaria formulazione), l. prov. di Bolzano n. 4 del 1962, i quali pongono la condizione dell'occupazione dell'abitazione per il godimento delle agevolazioni creditizie connesse alla costruzione dell'abitazione stessa, non configurino violazione di tale direttiva costituzionale, bensi' ne rappresentino una non irragionevole attuazione, tendente a favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' cosituzionale degli artt. 2 e 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 47, secondo comma, Cost.). - S. nn. 419/1991, 142/1991, 559/1989, 252/1989, 404/1988, 217/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 47
co. 2
Altri parametri e norme interposte