Sentenza 19/1994 (ECLI:IT:COST:1994:19)
Massima numero 20256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/01/1994; Decisione del
24/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Titolo
SENT. 19/94 C. PROVINCIA DI BOLZANO - NORMATIVA VOLTA A FAVORIRE L'ACCESSO DEL RISPARMIO POPOLARE AD UNA ABITAZIONE - CONTRIBUTO SUL MUTUO EDILIZIO - CONCESSIONE - CONDIZIONI - NECESSITA' DI OCCUPAZIONE EFFETTIVA, PERMANENTE E STABILE DELL'ABITAZIONE - POSSIBILITA' DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA PER MOTIVI DI LAVORO E FAMILIARI, SENZA PREGIUDIZIO PER IL GODIMENTO DEL CONTRIBUTO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATO CONTRASTO CON LA (RITENUTA) NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE DELLO STATO, DI CUI ALL'ART. 98, R.D. N. 1165 DEL 1938 - SUSSISTENZA DI DIVERSITA' TRA LE DISCIPLINE RICHIAMATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 19/94 C. PROVINCIA DI BOLZANO - NORMATIVA VOLTA A FAVORIRE L'ACCESSO DEL RISPARMIO POPOLARE AD UNA ABITAZIONE - CONTRIBUTO SUL MUTUO EDILIZIO - CONCESSIONE - CONDIZIONI - NECESSITA' DI OCCUPAZIONE EFFETTIVA, PERMANENTE E STABILE DELL'ABITAZIONE - POSSIBILITA' DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA PER MOTIVI DI LAVORO E FAMILIARI, SENZA PREGIUDIZIO PER IL GODIMENTO DEL CONTRIBUTO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATO CONTRASTO CON LA (RITENUTA) NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE DELLO STATO, DI CUI ALL'ART. 98, R.D. N. 1165 DEL 1938 - SUSSISTENZA DI DIVERSITA' TRA LE DISCIPLINE RICHIAMATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' da escludersi che la normativa della l. prov. di Bolzano n. 4 del 1962, sulle agevolazioni edilizie, di cui all'art. 2 e all'art. 3 (nel testo precedente a quello sostituito dall'art. 43, l. prov. n. 45 del 1983), cosi' come interpretati dal giudice 'a quo', e cioe' nel senso che deve richiedersi al beneficiario dell'agevolazione creditizia per la costruzione della propria abitazione, l'occupazione effettiva, continuativa e stabile di essa, senza alcuna possibilita' di spostamenti della stessa dimora, anche se dettati da esigenze di lavoro o di famiglia, si ponga in contrasto con l'art. 98, r.d. n. 1165 del 1938 - il quale richiede all'assegnatario dell'alloggio di cooperativa edilizia l'occupazione effettiva soltanto nella fase iniziale - ai sensi dell'art. 8, n. 10 dello Statuto speciale, che impone il rispetto, in materia, delle norme fondamentali di riforma economico-sociale dello Stato. A prescindere infatti dalla reale natura della invocata norma statale, va considerata la diversita' delle discipline richiamate e la rispondenza dell'occupazione dell'abitazione a 'rationes' dissimili, poiche', mentre il citato art. 98 disciplina l'assegnazione degli alloggi ai soci di cooperative edilizie a contributo erariale, nonche' la condizione per non decadere all'assegnazione stessa, (occupazione dell'alloggio entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna), la normativa provinciale riguarda le condizioni per il godimento delle agevolazioni creditizie concesse per la costruzione della propria abitazione, secondo gli standards dell'edilizia popolare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 8, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). red.: A.M.M. rev.: S.P.
E' da escludersi che la normativa della l. prov. di Bolzano n. 4 del 1962, sulle agevolazioni edilizie, di cui all'art. 2 e all'art. 3 (nel testo precedente a quello sostituito dall'art. 43, l. prov. n. 45 del 1983), cosi' come interpretati dal giudice 'a quo', e cioe' nel senso che deve richiedersi al beneficiario dell'agevolazione creditizia per la costruzione della propria abitazione, l'occupazione effettiva, continuativa e stabile di essa, senza alcuna possibilita' di spostamenti della stessa dimora, anche se dettati da esigenze di lavoro o di famiglia, si ponga in contrasto con l'art. 98, r.d. n. 1165 del 1938 - il quale richiede all'assegnatario dell'alloggio di cooperativa edilizia l'occupazione effettiva soltanto nella fase iniziale - ai sensi dell'art. 8, n. 10 dello Statuto speciale, che impone il rispetto, in materia, delle norme fondamentali di riforma economico-sociale dello Stato. A prescindere infatti dalla reale natura della invocata norma statale, va considerata la diversita' delle discipline richiamate e la rispondenza dell'occupazione dell'abitazione a 'rationes' dissimili, poiche', mentre il citato art. 98 disciplina l'assegnazione degli alloggi ai soci di cooperative edilizie a contributo erariale, nonche' la condizione per non decadere all'assegnazione stessa, (occupazione dell'alloggio entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna), la normativa provinciale riguarda le condizioni per il godimento delle agevolazioni creditizie concesse per la costruzione della propria abitazione, secondo gli standards dell'edilizia popolare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 8, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte