Sentenza 19/1994 (ECLI:IT:COST:1994:19)
Massima numero 20257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  24/01/1994;  Decisione del  24/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20254  20255  20256  20258


Titolo
SENT. 19/94 D. OBBLIGAZIONI IN GENERE - PRINCIPIO DI INESIGIBILITA' - CONTENUTO E LIMITI - APPLICABILITA' IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ESTENSIONE ANCHE ALLA LEGISLAZIONE PROVINCIALE.

Testo
Del principio di inesigibilita', teorizzato dalla giurisprudenza costituzionale - e dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa - relativamente a rapporti obbligatori disciplinati dall'ordinamento generale statale, in base al quale e' ammesso che l'inadempimento del debitore risulti giuridicamente giustificato se l'interesse di quest'ultimo sia tutelato dall'ordinamento o, addirittura, dalla Costituzione come valore preminente o, comunque, superiore a quello sotteso alla pretesa creditoria, e' certamente espressivo l'art. 98, terzo comma, r.d. n. 1165 del 1938, concernente l'edilizia economica e popolare, la' dove, pure nel silenzio della legge si ammette che l'occupazione iniziale dell'alloggio possa essere omessa "per giustificati motivi" - tra i quali rientra l'adempimento di doveri "inderogabili" di solidarieta' sociale (art. 2 e 29 Cost.) - senza comportare pregiudizio all'assegnazione dello stesso. Tale principio pertanto, coinvolgendo categorie e valori di rilevanza costituzionale e configurandosi come principio generale relativo a rapporti obbligatori come tali, deve avere applicazione universale nell'ordinamento giuridico, senza essere trascurato neppure nell'interpretazione di leggi della Provincia autonoma di Bolzano. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte