Sentenza 19/1994 (ECLI:IT:COST:1994:19)
Massima numero 20258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/01/1994; Decisione del
24/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Titolo
SENT. 19/94 E. PROVINCIA DI BOLZANO - NORMATIVA VOLTA A FAVORIRE L'ACCESSO DEL RISPARMIO POPOLARE AD UNA ABITAZIONE - CONTRIBUTO SUL MUTUO EDILIZIO - CONCESSIONE - CONDIZIONI - NECESSITA' DI OCCUPAZIONE EFFETTIVA, PERMANENTE E STABILE DELL'ABITAZIONE - POSSIBILITA' DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA PER MOTIVI DI LAVORO E FAMILIARI, SENZA PREGIUDIZIO PER IL GODIMENTO DEL CONTRIBUTO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA STATALE SULL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, CHE RICHIEDE UNA PRESA DI POSSESSO EFFETTIVA DELL'ALLOGGIO SOLO INIZIALMENTE - NECESSITA' DI INTERPRETARE LA NORMA IMPUGNATA CONFORMEMENTE AL PRINCIPIO DI INESIGIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 19/94 E. PROVINCIA DI BOLZANO - NORMATIVA VOLTA A FAVORIRE L'ACCESSO DEL RISPARMIO POPOLARE AD UNA ABITAZIONE - CONTRIBUTO SUL MUTUO EDILIZIO - CONCESSIONE - CONDIZIONI - NECESSITA' DI OCCUPAZIONE EFFETTIVA, PERMANENTE E STABILE DELL'ABITAZIONE - POSSIBILITA' DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA PER MOTIVI DI LAVORO E FAMILIARI, SENZA PREGIUDIZIO PER IL GODIMENTO DEL CONTRIBUTO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA STATALE SULL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, CHE RICHIEDE UNA PRESA DI POSSESSO EFFETTIVA DELL'ALLOGGIO SOLO INIZIALMENTE - NECESSITA' DI INTERPRETARE LA NORMA IMPUGNATA CONFORMEMENTE AL PRINCIPIO DI INESIGIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Gli artt. 2 e 3 (nel testo originario), l. prov. di Bolzano n. 4 del 1962, la' dove prevedono, quale condizione per continuare a godere del contributo provinciale sul mutuo edilizio, l'occupazione effettiva, permanente e stabile dell'abitazione, senza ammettere eccezioni di sorta in ordine all'adempimento del predetto onere, non escludono tuttavia, alla stregua di una interpretazione normativa adeguata al principio di inesigibilita', contenuto nell'art. 98, r.d. n. 1165 del 1938, che, in presenza di particolari motivi, legati all'adempimento di un superiore dovere di solidarieta' sociale (v. massima B), possa ragionevolmente giustificarsi la mancata osservanza di tale condizione, senza pregiudizio per il godimento del contributo ne', conseguentemente, lesione del principio di eguaglianza per disparita' di trattamento rispetto alla norma statale stessa: e, non e' in dubbio che tra i detti motivi giustificativi, rientri l'ipotesi, verificatasi nel caso di specie, di persona costretta ad assistere in altra citta' il proprio padre gravemente ammalato e incapace di vita autonoma. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Gli artt. 2 e 3 (nel testo originario), l. prov. di Bolzano n. 4 del 1962, la' dove prevedono, quale condizione per continuare a godere del contributo provinciale sul mutuo edilizio, l'occupazione effettiva, permanente e stabile dell'abitazione, senza ammettere eccezioni di sorta in ordine all'adempimento del predetto onere, non escludono tuttavia, alla stregua di una interpretazione normativa adeguata al principio di inesigibilita', contenuto nell'art. 98, r.d. n. 1165 del 1938, che, in presenza di particolari motivi, legati all'adempimento di un superiore dovere di solidarieta' sociale (v. massima B), possa ragionevolmente giustificarsi la mancata osservanza di tale condizione, senza pregiudizio per il godimento del contributo ne', conseguentemente, lesione del principio di eguaglianza per disparita' di trattamento rispetto alla norma statale stessa: e, non e' in dubbio che tra i detti motivi giustificativi, rientri l'ipotesi, verificatasi nel caso di specie, di persona costretta ad assistere in altra citta' il proprio padre gravemente ammalato e incapace di vita autonoma. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte