Sentenza 21/1994 (ECLI:IT:COST:1994:21)
Massima numero 20316
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
24/01/1994; Decisione del
24/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Titolo
SENT. 21/94 B. PROFESSIONI - ARTI AUSILIARIE DI OTTICO E ODONTOTECNICO - CORSI REGIONALI - DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI ORARI DELLE SINGOLE MATERIE CON DECRETO MINISTERIALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE LOMBARDIA - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI SANITARI PARAMEDICI - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 21/94 B. PROFESSIONI - ARTI AUSILIARIE DI OTTICO E ODONTOTECNICO - CORSI REGIONALI - DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI ORARI DELLE SINGOLE MATERIE CON DECRETO MINISTERIALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE LOMBARDIA - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI SANITARI PARAMEDICI - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' lesiva delle competenze regionali in materia di formazione degli operatori sanitari paramedici la norma statale che - anziche' limitarsi a stabilire a livello nazionale standards minimi di insegnamento teorico e addestramento pratico - definisce programmi completi di insegnamento e di esercitazioni pratiche cosi' da ridurre l'autonomia della regione alla mera organizzazione materiale dei corsi. Non spetta pertanto allo Stato il potere di definire i programmi e gli orari delle singole materie dei corsi regionali, anche sperimentali, per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico e/o odontotecnico; e vanno conseguentemente annullati gli artt. 3, 7, comma secondo, 8, comma primo, limitatamente alla parte che rinvia all'art. 3, e comma secondo, nonche' gli allegati 1 e 2, del decreto del Ministro della sanita' 28 ottobre 1992. - V. massima precedente. Cfr. S. n. 346/1991. red.: F.S. rev.: S.P.
E' lesiva delle competenze regionali in materia di formazione degli operatori sanitari paramedici la norma statale che - anziche' limitarsi a stabilire a livello nazionale standards minimi di insegnamento teorico e addestramento pratico - definisce programmi completi di insegnamento e di esercitazioni pratiche cosi' da ridurre l'autonomia della regione alla mera organizzazione materiale dei corsi. Non spetta pertanto allo Stato il potere di definire i programmi e gli orari delle singole materie dei corsi regionali, anche sperimentali, per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico e/o odontotecnico; e vanno conseguentemente annullati gli artt. 3, 7, comma secondo, 8, comma primo, limitatamente alla parte che rinvia all'art. 3, e comma secondo, nonche' gli allegati 1 e 2, del decreto del Ministro della sanita' 28 ottobre 1992. - V. massima precedente. Cfr. S. n. 346/1991. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte