Sentenza 21/1994 (ECLI:IT:COST:1994:21)
Massima numero 20317
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  24/01/1994;  Decisione del  24/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20315  20316  20319


Titolo
SENT. 21/94 C. PROFESSIONI - CORSI DI FORMAZIONE - CORSI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE ARTI AUSILIARIE DI OTTICO E ODONTOTECNICO - DISPOSIZIONI DEL MINISTRO DELLA SANITA' - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL'ESAME FINALE DI ABILITAZIONE E DEL MODELLO UNICO DELL'ATTESTATO DI SUPERAMENTO DEL MEDESIMO - CORSI SPERIMENTALI BIENNALI PER OTTICI RISERVATI AD ALLIEVI IN POSSESSO DEL TITOLO DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - SUBORDINAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE REGIONALE AD INTESA COL MINISTERO DELLA SANITA' - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE LOMBARDIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI SANITARI PARAMEDICI - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEI POTERI ESERCITATI.

Testo
I corsi regionali di formazione cui fa riferimento l'impugnato decreto 28 ottobre 1992 del Ministro della sanita' abilitano, mediante l'esame finale teorico-pratico, all'esercizio della professione di ottico e di odontotecnico nell'intero territorio nazionale. Percio' legittimamente lo Stato impone alle regioni criteri e modelli uniformi ai fini della valutazione e documentazione del risultato finale della frequenza di tali corsi, definisce la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale di abilitazione, e per quanto riguarda, in particolare, i corsi sperimentali per ottici di durata biennale riservati agli allievi in possesso del titolo di scuola secondaria superiore, subordina la prevista autorizzazione regionale all'intesa col Ministero della sanita'. Di conseguenza, respinte le censure rivolte al riguardo dalla Regione ricorrente agli artt. 5, 6 e 8 del citato decreto, deve dichiararsi che spettano allo Stato i poteri esercitati in tal senso dal Ministro della sanita'. - V. la precedente massima A. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte