Sentenza 22/1994 (ECLI:IT:COST:1994:22)
Massima numero 20428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
24/01/1994; Decisione del
24/01/1994
Deposito del 03/02/1994; Pubblicazione in G. U. 09/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 22/94. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI OCCORSI IN OCCASIONE DI DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO E CON CONSEGUENZE CHE SOLO SE SOMMATE SUPERANO IL DIECI PER CENTO DI INVALIDITA' - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL, IN TALE IPOTESI, VERSO IL DATORE DI LAVORO RESPONSABILE DI INFORTUNIO CAUSANTE INVALIDITA' INFERIORE A DETTA MISURA - MANCATA ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - OPERATIVITA' DELLA NORMA AL DI FUORI DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELL'INVALIDO E DI UTILITA' SOCIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 22/94. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI OCCORSI IN OCCASIONE DI DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO E CON CONSEGUENZE CHE SOLO SE SOMMATE SUPERANO IL DIECI PER CENTO DI INVALIDITA' - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL, IN TALE IPOTESI, VERSO IL DATORE DI LAVORO RESPONSABILE DI INFORTUNIO CAUSANTE INVALIDITA' INFERIORE A DETTA MISURA - MANCATA ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - OPERATIVITA' DELLA NORMA AL DI FUORI DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELL'INVALIDO E DI UTILITA' SOCIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il vigente sistema assicurativo antinfortunistico, se limita l'obbligo dell'istituto assicuratore di indennizzare le conseguenze pregiudizievoli di un infortunio sul lavoro alla sola ipotesi in cui il lavoratore si trovi in uno stato di inabilita', oggettivamente e complessivamente accertato nella misura superiore al dieci per cento (art. 74, d.P.R. n. 1224 del 1965), riconosce un diritto-dovere dell'istituto medesimo di rivalersi (artt. 10 e 112 del citato d.P.R.) delle somme pagate nei confronti delle persone civilmente responsabili e - ove vi sia una pluralita' di colpevoli - in proporzione delle rispettive responsabilita', onde, anche in caso di infortuni policroni, occorsi in occasione di diversi rapporti di lavoro e con conseguenze che solo sommate fra loro comportano il superamento del limite di indennizzabilita', ciascun datore di lavoro deve rispondere una sola volta delle conseguenze dell'infortunio a lui imputabile ed in proporzione dell'inabilita' da esso derivante. Va quindi respinto l'assunto del giudice a quo, secondo cui la mancata esclusione, nell'ipotesi suddetta, dell'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. verso il datore di lavoro responsabile di infortunio cui sia conseguita una invalidita' inferiore al dieci per cento, determinerebbe, nei suoi confronti, un trattamento ingiustificatamente deteriore e l'assunzione di una responsabilita' per fatto altrui, senza fondamento ne' nella tutela dell'invalido (art. 38 Cost.), ne' nell'utilita' sociale (art. 41 Cost.). Atteso che, solo recuperando le somme anticipate l'I.N.A.I.L. e' in condizione di continuare ad indennizzare i lavoratori infortunati, cosi' salvaguardandosi anche i limiti, individuati dalla Costituzione, entro i quali puo' esercitarsi la iniziativa economica privata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 Cost., degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). red.: S.E. rev.: S.P.
Il vigente sistema assicurativo antinfortunistico, se limita l'obbligo dell'istituto assicuratore di indennizzare le conseguenze pregiudizievoli di un infortunio sul lavoro alla sola ipotesi in cui il lavoratore si trovi in uno stato di inabilita', oggettivamente e complessivamente accertato nella misura superiore al dieci per cento (art. 74, d.P.R. n. 1224 del 1965), riconosce un diritto-dovere dell'istituto medesimo di rivalersi (artt. 10 e 112 del citato d.P.R.) delle somme pagate nei confronti delle persone civilmente responsabili e - ove vi sia una pluralita' di colpevoli - in proporzione delle rispettive responsabilita', onde, anche in caso di infortuni policroni, occorsi in occasione di diversi rapporti di lavoro e con conseguenze che solo sommate fra loro comportano il superamento del limite di indennizzabilita', ciascun datore di lavoro deve rispondere una sola volta delle conseguenze dell'infortunio a lui imputabile ed in proporzione dell'inabilita' da esso derivante. Va quindi respinto l'assunto del giudice a quo, secondo cui la mancata esclusione, nell'ipotesi suddetta, dell'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. verso il datore di lavoro responsabile di infortunio cui sia conseguita una invalidita' inferiore al dieci per cento, determinerebbe, nei suoi confronti, un trattamento ingiustificatamente deteriore e l'assunzione di una responsabilita' per fatto altrui, senza fondamento ne' nella tutela dell'invalido (art. 38 Cost.), ne' nell'utilita' sociale (art. 41 Cost.). Atteso che, solo recuperando le somme anticipate l'I.N.A.I.L. e' in condizione di continuare ad indennizzare i lavoratori infortunati, cosi' salvaguardandosi anche i limiti, individuati dalla Costituzione, entro i quali puo' esercitarsi la iniziativa economica privata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 Cost., degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte