Sentenza 24/1994 (ECLI:IT:COST:1994:24)
Massima numero 20429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
26/01/1994; Decisione del
26/01/1994
Deposito del 10/02/1994; Pubblicazione in G. U. 16/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 24/94. PENSIONI - ISCRITTI ALLA C.P.D.E.L. - RISCATTO DI SERVIZI UTILI A PENSIONE - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI - TEMPI E MODALITA' - ISCRITTI CHE, AVENDO OPTATO PER IL PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE, NON LO ABBIANO EFFETTUATO PRIMA DELLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO - ESCLUSIONE DELLA FACOLTA' DI CHIEDERE CHE IL CONTRIBUTO VENGA RECUPERATO MEDIANTE RIDUZIONE DELLA PENSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ISCRITTI AI QUALI, AVENDO IN PRECEDENZA OPTATO PER IL PAGAMENTO RATEALE, TALE POSSIBILITA' E' CONCESSA - INGIUSTIFICATA IDENTITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ISCRITTI CHE NON ABBIANO EFFETTUATO IL PRESCELTO PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA DI UN ANNO DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL RISCATTO - MANCATA CONSIDERAZIONE DI RILEVANTI ASPETTI DELLA SITUAZIONE DELL'INTERESSATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.
SENT. 24/94. PENSIONI - ISCRITTI ALLA C.P.D.E.L. - RISCATTO DI SERVIZI UTILI A PENSIONE - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI - TEMPI E MODALITA' - ISCRITTI CHE, AVENDO OPTATO PER IL PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE, NON LO ABBIANO EFFETTUATO PRIMA DELLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO - ESCLUSIONE DELLA FACOLTA' DI CHIEDERE CHE IL CONTRIBUTO VENGA RECUPERATO MEDIANTE RIDUZIONE DELLA PENSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ISCRITTI AI QUALI, AVENDO IN PRECEDENZA OPTATO PER IL PAGAMENTO RATEALE, TALE POSSIBILITA' E' CONCESSA - INGIUSTIFICATA IDENTITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ISCRITTI CHE NON ABBIANO EFFETTUATO IL PRESCELTO PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA DI UN ANNO DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL RISCATTO - MANCATA CONSIDERAZIONE DI RILEVANTI ASPETTI DELLA SITUAZIONE DELL'INTERESSATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.
Testo
Riguardo alle modalita' - disciplinate dagli artt. 72 e 73 del r.d.l. n. 680 del 1938 - del pagamento da parte degli iscritti alla C.P.D.E.L. dei contributi dovuti per il riscatto di servizi utili a pensione, e' lesiva del principio di eguaglianza la esclusione, per gli iscritti che, avendo optato per il pagamento in unica soluzione e non essendo incorsi nella decadenza prevista per l'inosservanza del termine di un anno dalla comunicazione del provvedimento di ammissione al riscatto, non lo abbiano effettuato prima della cessazione dall'impiego, della facolta' di chiedere che il contributo sia recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia. Non si giustificano, infatti, ne' la disparita' di trattamento rispetto agli iscritti ai quali, 'coeteris paribus', avendo in precedenza optato per il pagamento rateale, tale possibilita' e' concessa, ne' la imposizione al dipendente obbligato al pagamento dell'intero contributo, di un trattamento identico a quello stabilito per chi sia incorso nella decadenza per inosservanza del citato termine, ne', tanto meno, gli effetti pregiudizievoli, sulle sue esigenze di vita, del vedersi arbitrariamente privato della facolta' di fruire della piu' favorevole forma di pagamento, ovviamente piu' consona alla condizione di chi ha lasciato il lavoro. Pertanto - assorbito l'altro profilo dedotto (in riferimento all'art. 36 Cost.) - l'art. 73, terzo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (nel testo vigente prima delle modifiche addotte dall'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 274) va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la facolta' - per il dipendente cessato dall'impiego senza aver effettuato il pagamento dell'onere di riscatto in unica soluzione, ma senza essere ancora incorso, al momento della cessazione, nella decadenza prevista dall'art. 72, secondo comma - di chiedere all'ente previdenziale che il contributo dovuto venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso decreto e successive modificazioni. red.: S.E. rev.: S.P.
Riguardo alle modalita' - disciplinate dagli artt. 72 e 73 del r.d.l. n. 680 del 1938 - del pagamento da parte degli iscritti alla C.P.D.E.L. dei contributi dovuti per il riscatto di servizi utili a pensione, e' lesiva del principio di eguaglianza la esclusione, per gli iscritti che, avendo optato per il pagamento in unica soluzione e non essendo incorsi nella decadenza prevista per l'inosservanza del termine di un anno dalla comunicazione del provvedimento di ammissione al riscatto, non lo abbiano effettuato prima della cessazione dall'impiego, della facolta' di chiedere che il contributo sia recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia. Non si giustificano, infatti, ne' la disparita' di trattamento rispetto agli iscritti ai quali, 'coeteris paribus', avendo in precedenza optato per il pagamento rateale, tale possibilita' e' concessa, ne' la imposizione al dipendente obbligato al pagamento dell'intero contributo, di un trattamento identico a quello stabilito per chi sia incorso nella decadenza per inosservanza del citato termine, ne', tanto meno, gli effetti pregiudizievoli, sulle sue esigenze di vita, del vedersi arbitrariamente privato della facolta' di fruire della piu' favorevole forma di pagamento, ovviamente piu' consona alla condizione di chi ha lasciato il lavoro. Pertanto - assorbito l'altro profilo dedotto (in riferimento all'art. 36 Cost.) - l'art. 73, terzo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (nel testo vigente prima delle modifiche addotte dall'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 274) va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la facolta' - per il dipendente cessato dall'impiego senza aver effettuato il pagamento dell'onere di riscatto in unica soluzione, ma senza essere ancora incorso, al momento della cessazione, nella decadenza prevista dall'art. 72, secondo comma - di chiedere all'ente previdenziale che il contributo dovuto venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso decreto e successive modificazioni. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte