Sentenza 25/1994 (ECLI:IT:COST:1994:25)
Massima numero 20307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  26/01/1994;  Decisione del  26/01/1994
Deposito del 10/02/1994; Pubblicazione in G. U. 16/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20308  20309


Titolo
SENT. 25/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - NORME PENALI DI FAVORE - RILEVANZA DELLE QUESTIONI AD ESSE RELATIVE - SUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE - POSSIBILITA' PER LA CORTE DI ADOTTARE PRONUNCE (COME LE SENTENZE INTERPRETATIVE DI RIGETTO) IN GRADO DI INFLUIRE SUL GIUDIZIO PRINCIPALE - REIEZIONE DI ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FONDATA SU ASSUNTO CONTRARIO.

Testo
La tesi - sostenuta nel caso dall'Avvocatura dello Stato - secondo cui sarebbe precluso alla Corte di sindacare la legittimita' costituzionale delle norme penali di favore, dal momento che un'eventuale pronunzia di accoglimento non potrebbe comunque trovare applicazione nel giudizio 'a quo', muove da una visione troppo semplificante delle pronunce che la Corte stessa potrebbe adottare una volta affrontato il merito di tali impugnative, non potendosi escludere a priori che il giudizio su di una di tali norme si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto o con una pronuncia comunque correttiva delle premesse esegetiche da cui muoveva il giudice 'a quo', e dunque con un tipo di decisione in grado di influire sugli esiti del giudizio penale. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' avanzata riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 l. 23 dicembre 1986 n. 898 censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, per una condotta sostanzialmente coincidente - secondo il giudice rimettente - con quella costitutiva il reato di truffa, prevede un trattamento sanzionatorio piu' favorevole). - Cfr. S. n. 148/1983. red.: A.P. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte