Sentenza 25/1994 (ECLI:IT:COST:1994:25)
Massima numero 20309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  26/01/1994;  Decisione del  26/01/1994
Deposito del 10/02/1994; Pubblicazione in G. U. 16/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20307  20308


Titolo
SENT. 25/94 C. REATO IN GENERE - INDEBITO CONSEGUIMENTO, A SEGUITO DELLA ESPOSIZIONE DI DATI E NOTIZIE FALSI, DI EROGAZIONI A CARICO DEL FONDO AGRICOLO EUROPEO (FEOGA) - TRATTAMENTO SANZIONATORIO ATTENUATO RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER I REATI DI TRUFFA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A NON CONDIVISIBILI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La norma penale contenuta nell'impugnato art. 2 del decreto-legge n. 701 del 1986 (conv. con modificazioni in legge n. 898 del 1986) va ritenuta applicabile solo nel caso di colui che consegue indebitamente erogazioni a carico del Fondo Europeo agricolo (FEOGA) soltanto mediante l'esposizioni di dati e notizie falsi, non, invece, quando il fatto sia connotato da elementi e modalita' ingannevoli ulteriori e diversi rispetto alla mera falsita' della dichiarazione, sicche' deve escludersi - contro quanto si afferma nella ordinanza di rinvio - che solo in forza del principio di specialita' di cui all'art. 15 cod. pen., per la fattispecie in questione possano irrogarsi le piu' lievi sanzioni per essa previste, in luogo di quelle, notevolmente piu' aspre, comminate per i reati di truffa, e vengono quindi meno le censure - su detto presupposto avanzate - di irrazionalita' e ingiustificata disparita' di trattamento. Tale interpretazione, consentita dal dato letterale della disposizione, e' conforme all'intenzione del legislatore, avvalorata dalla intervenuta modifica introdotta con l'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 - che ha esplicitato il carattere sussidiario della norma con la formula "ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'art. 640 bis cod. pen." - ed e' infine imposta dal fondamentale canone ermeneutico secondo cui, fra piu' significati della stessa disposizione, l'interprete deve escludere quello, tra di essi, che - come sicuramente, nella specie, quello attribuito dal giudice rimettente al citato art. 2 - non sia coerente con il dettato costituzionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1986, n. 898, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 143). red.: A.P. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte