Sentenza 26/1994 (ECLI:IT:COST:1994:26)
Massima numero 20425
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
26/01/1994; Decisione del
26/01/1994
Deposito del 10/02/1994; Pubblicazione in G. U. 16/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
20424
Titolo
SENT. 26/94 B. REGIONI IN GENERE - ATTIVITA' REGIONALI ALL'ESTERO - PROGRAMMI PROMOZIONALI PER L'ANNO 1993 - DISPOSIZIONI DEL DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - PREVISTA NECESSITA', AI FINI DELL'INTESA GOVERNATIVA, CHE I PROGRAMMI SIANO RIDOTTI DEL VENTI PER CENTO, RISPETTO A QUELLI DEL PRECEDENTE ANNO - OBBLIGO DI ACCLUDERE ALLE RICHIESTE PER L'INTESA, UNA SCHEDA COMPARATIVA, A PROVA DELLA APPORTATA RIDUZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA DI TRENTO - RICONOSCIUTA MANCANZA DEI REQUISITI RICHIESTI PERCHE' IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO POSSA CONSIDERARSI ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO.
SENT. 26/94 B. REGIONI IN GENERE - ATTIVITA' REGIONALI ALL'ESTERO - PROGRAMMI PROMOZIONALI PER L'ANNO 1993 - DISPOSIZIONI DEL DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - PREVISTA NECESSITA', AI FINI DELL'INTESA GOVERNATIVA, CHE I PROGRAMMI SIANO RIDOTTI DEL VENTI PER CENTO, RISPETTO A QUELLI DEL PRECEDENTE ANNO - OBBLIGO DI ACCLUDERE ALLE RICHIESTE PER L'INTESA, UNA SCHEDA COMPARATIVA, A PROVA DELLA APPORTATA RIDUZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA DI TRENTO - RICONOSCIUTA MANCANZA DEI REQUISITI RICHIESTI PERCHE' IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO POSSA CONSIDERARSI ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO.
Testo
Alla luce dei principi gia' enunciati dalla Corte in tema di requisiti necessari per la configurabilita' degli atti di indirizzo e coordinamento, il telex della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, n. 200/02894/1.12.S.D.AA.GG./230, in data 20 gennaio 1993, che impone la riduzione finanziaria dei programmi promozionali all'estero delle regioni, risulta privo sia dei requisiti formali prescritti espressamente dall'art. 2, terzo comma, lett. d), l. n. 400 del 1988 sia del fondamento legale sostanziale, giacche' se e' vero che nell'indirizzo e coordinamento statale delle attivita' promozionali all'estero delle regioni e delle province autonome rientra la valutazione di compatibilita' delle attivita' proposte con gli indirizzi di politica estera anche per gli aspetti commerciali e finanziari, cio' non puo' confondersi con anomale misure di controllo della gestione finanziaria regionale, che recherebbero lesione al principio di autonomia finanziaria su risorse gia' iscritte in bilancio. Non spetta pertanto allo Stato, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, disporre la riduzione del venti per cento delle attivita' promozionali all'estero delle regioni e delle province autonome per il 1993 rispetto al precedente anno, vincolando le regioni e le province stesse a corredare di adeguata scheda comparativa le richieste per l'intesa governativa e, conseguentemente, e' annullato il telex della Presidenza innanzi citato. - v. S. nn. 45/1993, 384/1992, 338/1988, 242/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Alla luce dei principi gia' enunciati dalla Corte in tema di requisiti necessari per la configurabilita' degli atti di indirizzo e coordinamento, il telex della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, n. 200/02894/1.12.S.D.AA.GG./230, in data 20 gennaio 1993, che impone la riduzione finanziaria dei programmi promozionali all'estero delle regioni, risulta privo sia dei requisiti formali prescritti espressamente dall'art. 2, terzo comma, lett. d), l. n. 400 del 1988 sia del fondamento legale sostanziale, giacche' se e' vero che nell'indirizzo e coordinamento statale delle attivita' promozionali all'estero delle regioni e delle province autonome rientra la valutazione di compatibilita' delle attivita' proposte con gli indirizzi di politica estera anche per gli aspetti commerciali e finanziari, cio' non puo' confondersi con anomale misure di controllo della gestione finanziaria regionale, che recherebbero lesione al principio di autonomia finanziaria su risorse gia' iscritte in bilancio. Non spetta pertanto allo Stato, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, disporre la riduzione del venti per cento delle attivita' promozionali all'estero delle regioni e delle province autonome per il 1993 rispetto al precedente anno, vincolando le regioni e le province stesse a corredare di adeguata scheda comparativa le richieste per l'intesa governativa e, conseguentemente, e' annullato il telex della Presidenza innanzi citato. - v. S. nn. 45/1993, 384/1992, 338/1988, 242/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/1988
n. 400
art. 2
co. 3 lett. d