Sentenza 27/1994 (ECLI:IT:COST:1994:27)
Massima numero 20159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
26/01/1994; Decisione del
26/01/1994
Deposito del 10/02/1994; Pubblicazione in G. U. 16/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 27/94. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - PASTA ALIMENTARE SECCA - OBBLIGO DEI PRODUTTORI NAZIONALI DI UTILIZZARE UNICAMENTE SEMOLA DI GRANO DURO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPORTATORI DA ALTRI PAESI CEE, IN ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
SENT. 27/94. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - PASTA ALIMENTARE SECCA - OBBLIGO DEI PRODUTTORI NAZIONALI DI UTILIZZARE UNICAMENTE SEMOLA DI GRANO DURO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPORTATORI DA ALTRI PAESI CEE, IN ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
Testo
Nel giudizio 'a quo' - avente ad oggetto la violazione del limite massimo di ceneri, cellulosa e acidita' consentiti nella pasta alimentare secca - difetta di rilevanza la questione di costituzionalita' intesa a caducare l'obbligo, per i produttori nazionali, di utilizzare esclusivamente semola o semolato di grano duro, avendo il giudice rimettente omesso del tutto di motivare in ordine ad un (neppure ipotizzato) nesso tra le due prescrizioni, tale che la caducazione della seconda esima effettivamente dal rispettare la prima. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 28, 29 e 36, comma primo, della L. 4 luglio 1967 n. 580, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, comma primo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Nel giudizio 'a quo' - avente ad oggetto la violazione del limite massimo di ceneri, cellulosa e acidita' consentiti nella pasta alimentare secca - difetta di rilevanza la questione di costituzionalita' intesa a caducare l'obbligo, per i produttori nazionali, di utilizzare esclusivamente semola o semolato di grano duro, avendo il giudice rimettente omesso del tutto di motivare in ordine ad un (neppure ipotizzato) nesso tra le due prescrizioni, tale che la caducazione della seconda esima effettivamente dal rispettare la prima. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 28, 29 e 36, comma primo, della L. 4 luglio 1967 n. 580, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, comma primo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
co. 1
Altri parametri e norme interposte