Ordinanza 34/1994 (ECLI:IT:COST:1994:34)
Massima numero 20678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
26/01/1994; Decisione del
26/01/1994
Deposito del 10/02/1994; Pubblicazione in G. U. 16/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 34/94. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - OBBLIGO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI IN CASO DI DISSENSO SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DI FISSARE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO - ASSERITA IMPOSSIBILITA' DI SALVAGUARDIA DEL SEGRETO ISTRUTTORIO E DI EFFICACE CONTROLLO DEL GIUDICE SUL MODO IN CUI IL PUBBLICO MINISTERO IMPOSTA LE INDAGINI - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DELLO STATO A PERSEGUIRE I REI E RIDUZIONE A MERA FORMALITA' DELL'OBBLIGO DI ESERCITARE L'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 34/94. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - OBBLIGO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI IN CASO DI DISSENSO SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DI FISSARE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO - ASSERITA IMPOSSIBILITA' DI SALVAGUARDIA DEL SEGRETO ISTRUTTORIO E DI EFFICACE CONTROLLO DEL GIUDICE SUL MODO IN CUI IL PUBBLICO MINISTERO IMPOSTA LE INDAGINI - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DELLO STATO A PERSEGUIRE I REI E RIDUZIONE A MERA FORMALITA' DELL'OBBLIGO DI ESERCITARE L'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
A prescindere dagli aspetti della questione centrati su profili di mero fatto, la celebrazione dell'udienza camerale, prevista in caso di dissenso del GIP per la richiesta di archiviazione avanzata dal PM, non puo' recare pregiudizio per il compimento delle indagini e, in particolare, per quelle c.d. a sorpresa che il giudice 'a quo' ipotizza di dover chiedere, sia perche' la sua indicazione opera come devoluzione di un tema di indagine che il PM deve svolgere in piena autonomia e liberta' di scelta circa la natura, il contenuto e le modalita' degli atti che reputi necessari a tale scopo, sia perche' l'udienza camerale presuppone che lo stesso, unico soggetto deputato alle indagini, ritenga di aver esaurito la fase delle indagini preliminari e quindi la necessita' delle particolari cautele che vi si accompagnano. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 112). - Sull'autonomia del PM nello svolgimento e nella metodologia della ricerca delle prove, v. l'ord. n. 235/91. red.: E.M. rev.: S.P.
A prescindere dagli aspetti della questione centrati su profili di mero fatto, la celebrazione dell'udienza camerale, prevista in caso di dissenso del GIP per la richiesta di archiviazione avanzata dal PM, non puo' recare pregiudizio per il compimento delle indagini e, in particolare, per quelle c.d. a sorpresa che il giudice 'a quo' ipotizza di dover chiedere, sia perche' la sua indicazione opera come devoluzione di un tema di indagine che il PM deve svolgere in piena autonomia e liberta' di scelta circa la natura, il contenuto e le modalita' degli atti che reputi necessari a tale scopo, sia perche' l'udienza camerale presuppone che lo stesso, unico soggetto deputato alle indagini, ritenga di aver esaurito la fase delle indagini preliminari e quindi la necessita' delle particolari cautele che vi si accompagnano. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 112). - Sull'autonomia del PM nello svolgimento e nella metodologia della ricerca delle prove, v. l'ord. n. 235/91. red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte