Sentenza 236/2021 (ECLI:IT:COST:2021:236)
Massima numero 44374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
24/11/2021; Decisione del
24/11/2021
Deposito del 07/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Titolo
Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione delle esecuzioni e inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020 - Denunciata violazione della tutela giurisdizionale dei diritti dei creditori, del principio della parità delle parti - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 097001).
Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione delle esecuzioni e inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020 - Denunciata violazione della tutela giurisdizionale dei diritti dei creditori, del principio della parità delle parti - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 097001).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Napoli e di Benevento in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., e dal TAR per la Calabria, sez. di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella sua formulazione originaria, che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020. L'originaria durata del "blocco" delle esecuzioni e dell'inefficacia dei pignoramenti, contenuta in poco più di sette mesi, si esauriva nella prima fase dell'emergenza pandemica da COVID-19 - quella più acuta e destabilizzante -, allorché una sospensione indistinta e generalizzata delle procedure esecutive nei confronti degli enti sanitari poteva dirsi ragionevole e proporzionata.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Napoli e di Benevento in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., e dal TAR per la Calabria, sez. di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella sua formulazione originaria, che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020. L'originaria durata del "blocco" delle esecuzioni e dell'inefficacia dei pignoramenti, contenuta in poco più di sette mesi, si esauriva nella prima fase dell'emergenza pandemica da COVID-19 - quella più acuta e destabilizzante -, allorché una sospensione indistinta e generalizzata delle procedure esecutive nei confronti degli enti sanitari poteva dirsi ragionevole e proporzionata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/05/2020
n. 34
art. 117
co. 4
legge
17/07/2020
n. 77
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte