Sentenza 37/1994 (ECLI:IT:COST:1994:37)
Massima numero 20414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
07/02/1994; Decisione del
07/02/1994
Deposito del 17/02/1994; Pubblicazione in G. U. 23/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
20413
Titolo
SENT. 37/94 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DIRITTI DEL LAVORATORE INFORTUNATO E AZIONE DI REGRESSO DELL'I.N.A.I.L., VERSO LE PERSONE CIVILMENTE RESPONSABILI PER IL REATO DI CUI E' DERIVATO L'INFORTUNIO - RITENUTA INDIRETTA COMPROMISSIONE, NELLA RELATIVA DISCIPLINA, DEL DIRITTO DELLO STESSO LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI - ASSERITA ILLOGICITA', CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA SALUTE NONCHE' SUI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO E SULLE GARANZIE PREVIDENZIALI - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE SUPERATA DALL'ATTUALE DIRITTO VIVENTE - NON FONDATEZZA.
SENT. 37/94 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DIRITTI DEL LAVORATORE INFORTUNATO E AZIONE DI REGRESSO DELL'I.N.A.I.L., VERSO LE PERSONE CIVILMENTE RESPONSABILI PER IL REATO DI CUI E' DERIVATO L'INFORTUNIO - RITENUTA INDIRETTA COMPROMISSIONE, NELLA RELATIVA DISCIPLINA, DEL DIRITTO DELLO STESSO LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI - ASSERITA ILLOGICITA', CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA SALUTE NONCHE' SUI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO E SULLE GARANZIE PREVIDENZIALI - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE SUPERATA DALL'ATTUALE DIRITTO VIVENTE - NON FONDATEZZA.
Testo
Vanno respinte le censure di illogicita' (questa peraltro formulata senza un esplicito riferimento all'art. 3 Cost.) e di violazione degli artt. 32, nonche' 2 e 38 Cost., avanzate nei confronti degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 in base all'assunto che tali articoli limiterebbero, da un lato, il diritto del lavoratore infortunato (o dei suoi aventi causa) al risarcimento del danno morale, da parte delle persone civilmente responsabili per il reato da cui sia derivato l'infortunio sul lavoro, solo al caso ed alla misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennita' corrisposte dall'INAIL e, dall'altro lato, consentirebbero all'Istituto di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le suddette persone, anche delle somme da queste dovute a titolo di risarcimento del danno morale. Infatti, a parte che l'art. 32 Cost. non e' in nessun modo riferibile al risarcimento del danno morale, e che il richiamo agli artt. 2 e 38 Cost. non e' sostenuto da alcuna motivazione, la interpretazione data alle norme impugnate dal giudice rimettente, benche' conforme ai precedenti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione, e' ormai resistita dal diritto vivente che, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 356 e n. 485 del 1991, risulta orientato nel senso di riconoscere che il diritto di regresso dell'Istituto assicuratore, al pari di quello di surroga, non puo' essere esteso al danno non coperto da garanzia assicurativa, come quello morale ex art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che l'esercizio del diritto stesso non impinge in alcun modo sulla possibilita' del lavoratore di conseguire il pieno ristoro del pregiudizio subito, ivi compreso il detto danno morale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32, 2 e 38 Cost., degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - Riguardo all'art. 32, Cost., in relazione al risarcimento del danno morale, v. massima precedente. V. altresi' le S. nn. 356/1991 e 485/1991 gia' citate nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.
Vanno respinte le censure di illogicita' (questa peraltro formulata senza un esplicito riferimento all'art. 3 Cost.) e di violazione degli artt. 32, nonche' 2 e 38 Cost., avanzate nei confronti degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 in base all'assunto che tali articoli limiterebbero, da un lato, il diritto del lavoratore infortunato (o dei suoi aventi causa) al risarcimento del danno morale, da parte delle persone civilmente responsabili per il reato da cui sia derivato l'infortunio sul lavoro, solo al caso ed alla misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennita' corrisposte dall'INAIL e, dall'altro lato, consentirebbero all'Istituto di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le suddette persone, anche delle somme da queste dovute a titolo di risarcimento del danno morale. Infatti, a parte che l'art. 32 Cost. non e' in nessun modo riferibile al risarcimento del danno morale, e che il richiamo agli artt. 2 e 38 Cost. non e' sostenuto da alcuna motivazione, la interpretazione data alle norme impugnate dal giudice rimettente, benche' conforme ai precedenti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione, e' ormai resistita dal diritto vivente che, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 356 e n. 485 del 1991, risulta orientato nel senso di riconoscere che il diritto di regresso dell'Istituto assicuratore, al pari di quello di surroga, non puo' essere esteso al danno non coperto da garanzia assicurativa, come quello morale ex art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che l'esercizio del diritto stesso non impinge in alcun modo sulla possibilita' del lavoratore di conseguire il pieno ristoro del pregiudizio subito, ivi compreso il detto danno morale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32, 2 e 38 Cost., degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - Riguardo all'art. 32, Cost., in relazione al risarcimento del danno morale, v. massima precedente. V. altresi' le S. nn. 356/1991 e 485/1991 gia' citate nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte