Sentenza 38/1994 (ECLI:IT:COST:1994:38)
Massima numero 20432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
07/02/1994; Decisione del
07/02/1994
Deposito del 17/02/1994; Pubblicazione in G. U. 23/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
20431
Titolo
SENT. 38/94 B. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.PE.G.) - INTERESSI SUI RITARDATI RIMBORSI DI CREDITI DI IMPOSTA MATURATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUL REDDITO (D.P.R. 917/1986) - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSIZIONE FISCALE IN VIRTU' DI NORMA, DI DECRETO DELEGATO, DOTATA DI EFFETTO RETROATTIVO, A CONDIZIONE CHE TALI INTERESSI SIANO STATI DICHIARATI DAL SINGOLO CONTRIBUENTE - DENUNCIATO ECCESSO DAI LIMITI POSTI DALLA LEGGE DI DELEGA CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 38/94 B. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.PE.G.) - INTERESSI SUI RITARDATI RIMBORSI DI CREDITI DI IMPOSTA MATURATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUL REDDITO (D.P.R. 917/1986) - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSIZIONE FISCALE IN VIRTU' DI NORMA, DI DECRETO DELEGATO, DOTATA DI EFFETTO RETROATTIVO, A CONDIZIONE CHE TALI INTERESSI SIANO STATI DICHIARATI DAL SINGOLO CONTRIBUENTE - DENUNCIATO ECCESSO DAI LIMITI POSTI DALLA LEGGE DI DELEGA CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
In materia di tassabilita' degli interessi corrisposti alle imprese per ritardato rimborso dei crediti di imposta, poiche' sotto l'impero della disciplina apprestata dal d.P.R. n. 597 del 1973 si discuteva, sulla base di controverse interpretazioni degli artt. 41, 44 e 52, della tassabilita' dei suddetti interessi, ritenuti generalmente compensativi del mancato godimento del danaro a causa del ritardo nella restituzione delle somme pagate in eccedenza a titolo di imposta, e' intervenuto il nuovo testo unico n. 917 del 1986 che ha superato ogni incertezza al riguardo giacche', dopo avere, nell'art. 41, comma primo, lett. a) e b), specificato gli interessi che sostituiscono redditi di capitale, ha precisato, a proposito dei redditi di impresa, intesi come redditi che derivano dall'esercizio delle imprese commerciali (art. 52), che gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio (art. 56). Pertanto, col rendere applicabili, sulla base di una delle possibili interpretazioni della normativa pregressa, le norme del testo unico n. 917 anche per i periodi di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (1 gennaio 1988) a condizione che la dichiarazione presentata a suo tempo dal contribuente risulti ad esse conforme, l'impugnato art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 appare in linea con gli obiettivi del legislatore delegante, ribaditi dalla legge n. 550 del 1987, di dare una razionale e coordinata sistemazione delle disposizioni contenute nei decreti del 1973 con le norme successivamente emanate, e di dare un assetto definitivo a quelle specifiche materie nelle quali si erano posti dubbi e incertezze interpretative, senza quindi urtare ne' con il principio di razionalita' ne' con quello della capacita' contributiva. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 - in relazione alla legge 22 dicembre 1987, n. 550, art. 1, comma 6 -, 3 e 53 Cost., dell'art. 36, d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42). - v. massima precedente. red.: F.S. rev.: S.P.
In materia di tassabilita' degli interessi corrisposti alle imprese per ritardato rimborso dei crediti di imposta, poiche' sotto l'impero della disciplina apprestata dal d.P.R. n. 597 del 1973 si discuteva, sulla base di controverse interpretazioni degli artt. 41, 44 e 52, della tassabilita' dei suddetti interessi, ritenuti generalmente compensativi del mancato godimento del danaro a causa del ritardo nella restituzione delle somme pagate in eccedenza a titolo di imposta, e' intervenuto il nuovo testo unico n. 917 del 1986 che ha superato ogni incertezza al riguardo giacche', dopo avere, nell'art. 41, comma primo, lett. a) e b), specificato gli interessi che sostituiscono redditi di capitale, ha precisato, a proposito dei redditi di impresa, intesi come redditi che derivano dall'esercizio delle imprese commerciali (art. 52), che gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio (art. 56). Pertanto, col rendere applicabili, sulla base di una delle possibili interpretazioni della normativa pregressa, le norme del testo unico n. 917 anche per i periodi di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (1 gennaio 1988) a condizione che la dichiarazione presentata a suo tempo dal contribuente risulti ad esse conforme, l'impugnato art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 appare in linea con gli obiettivi del legislatore delegante, ribaditi dalla legge n. 550 del 1987, di dare una razionale e coordinata sistemazione delle disposizioni contenute nei decreti del 1973 con le norme successivamente emanate, e di dare un assetto definitivo a quelle specifiche materie nelle quali si erano posti dubbi e incertezze interpretative, senza quindi urtare ne' con il principio di razionalita' ne' con quello della capacita' contributiva. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 - in relazione alla legge 22 dicembre 1987, n. 550, art. 1, comma 6 -, 3 e 53 Cost., dell'art. 36, d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42). - v. massima precedente. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte
legge 22/12/1987
n. 550
art. 1
co. 6