Sentenza 39/1994 (ECLI:IT:COST:1994:39)
Massima numero 20324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
07/02/1994; Decisione del
07/02/1994
Deposito del 17/02/1994; Pubblicazione in G. U. 23/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
20323
Titolo
SENT. 39/94 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - DIVIETO DI CONNESSIONE DEI BENEFICI PENITENZIARI IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 58 TER L. N. 354/1975 (COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA) - RITENUTA PREVISIONE DI UNA COSTRIZIONE ALLA DELAZIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI COMUNI TENUTI A DENUNCIARE SOLO I REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO PUNITI CON L'ERGASTOLO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 39/94 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - DIVIETO DI CONNESSIONE DEI BENEFICI PENITENZIARI IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 58 TER L. N. 354/1975 (COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA) - RITENUTA PREVISIONE DI UNA COSTRIZIONE ALLA DELAZIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI COMUNI TENUTI A DENUNCIARE SOLO I REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO PUNITI CON L'ERGASTOLO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'incentivo alla collaborazione con la giustizia che l'art. 4 bis sull'ordinamento penitenziario persegue attraverso il divieto di concessione delle liberazione condizionale ai condannati per determinati delitti di criminalita' organizzata che non collaborano con la giustizia, non puo' - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo qualificarsi come "costrizione" alla delazione, essendo il detenuto libero di adottare o meno quel comportamento. Mentre e' senz'altro da escludere che la condizione di condannato per delitti di criminalita' organizzata sia comparabile con quella del comune cittadino tenuto a denunciare solo i reati contro la personalita' allo Stato puniti con l'ergastolo (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 bis, comma primo, l. 26 luglio 1975, n. 354, nel testo mod. dall'art. 15, comma primo, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356). red.: A.P. rev.: S.P.
L'incentivo alla collaborazione con la giustizia che l'art. 4 bis sull'ordinamento penitenziario persegue attraverso il divieto di concessione delle liberazione condizionale ai condannati per determinati delitti di criminalita' organizzata che non collaborano con la giustizia, non puo' - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo qualificarsi come "costrizione" alla delazione, essendo il detenuto libero di adottare o meno quel comportamento. Mentre e' senz'altro da escludere che la condizione di condannato per delitti di criminalita' organizzata sia comparabile con quella del comune cittadino tenuto a denunciare solo i reati contro la personalita' allo Stato puniti con l'ergastolo (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 bis, comma primo, l. 26 luglio 1975, n. 354, nel testo mod. dall'art. 15, comma primo, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356). red.: A.P. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte